Art. 4
- Funzioni dei Comuni
1. Sono conferite ai Comuni tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione dall’art. 2 e tra queste in particolare:
a) il rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo;
b) l’attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;
c) l’individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti;
d) l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di ERP;
e) l’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
f) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
g) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
h) l’autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP;
i) la formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
j) la formazione e approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi;
k) la promozione della mobilità degli assegnatari;
l) la determinazione in ordine alle decadenze delle assegnazioni ed alle occupazioni abusive;
ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali ad altri soggetti.
2. I Comuni operano per le funzioni di cui al comma 1, nell’osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e della concertazione con le formazioni sociali. Nell’esercizio di dette funzioni è garantito il raccordo con gli interventi di politica sociale, come disciplinati dagli articoli 11 , 28 e 29
della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio- assistenziale e socio- sanitari integrati".
2 bis. Il conferimento ai Comuni delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), m) è determinato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale che definisce i termini e le modalità procedurali per rendere operativo il conferimento stesso, entro sei mesi dalla stipula dell’accordo di programma di cui all’
art. 63 del DLgs 112/1998 . (6) Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 7.