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Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Art. 7
- Tipologia degli interventi
1. Le attività formative di cui all’art. 6 sono attuate mediante interventi, singoli o combinati, riconducibili in particolare alla seguente tipologia:
a) corsi;
b) seminari;
c) convegni, congressi, conferenze, giornate di studio;
d) periodi di tirocinio e stages applicativi;
e) progetti di auto-formazione;
f) iniziative a carattere informativo documentale ed editoriale;
g) acquisizione, elaborazione, diffusione di materiale didattico ed audiovisivo, nonché informatico e multimediale;
h) costituzione e gestione di biblioteche e centri di documentazione a livello di Azienda sanitaria;
i) progetti sperimentali e di ricerca applicata, con particolare riguardo ai contenuti professionali ed alla metodologia di organizzazione dei servizi.
2. Le caratteristiche di tali interventi sono ulteriormente determinate negli indirizzi e disposizioni di cui all’art. 9.
3. Nell’ambito delle attività di formazione permanente del personale sono ricomprese anche tutte le iniziative ad esse strumentali ed, in particolare, quelle finalizzate: alla realizzazione di studi e ricerche nel campo educativo e formativo, all’acquisizione e potenziamento dei beni immobili e mobili per lo svolgimento delle attività formative, alla realizzazione di soluzioni strutturali ed organizzative tese all’integrazione delle funzioni bibliotecarie, documentali ed archivistiche delle Aziende sanitari e al fine di razionalizzarne la gestione ed accrescerne le valenze formative e di promozione culturale e professionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.