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Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Art. 12
- Verifica dell’attuazione dei programmi annuali
1. Le Aziende sanitarie devono elaborare una relazione sugli interventi formativi espletati nell’anno precedente ivi compresi quelli istituiti dalla Giunta regionale e loro affidati in gestione. Tale relazione fa parte della relazione sanitaria aziendale.
2. La relazione di cui al precedente comma deve fra l’altro contenere l’analisi della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi formativi, la tipologia e la quantità degli operatori coinvolti, la descrizione dei risultati conseguiti e la valutazione delle eventuali discordanze rispetto ai risultati attesi.
3. La Giunta regionale, in ordine agli adempimenti delle Aziende sanitarie di cui ai precedenti comma, stabilisce i criteri necessari ad uniformare la raccolta dei dati a livello regionale.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.