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Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Art. 11
- Enti organizzatori e modalità attuative
1. Gli interventi di cui all’art. 10, sono istituiti, finanziati e realizzati dalla Giunta regionale e dalle singole Aziende sanitarie, singolarmente o congiuntamente, in attuazione dei rispettivi programmi annuali. Nel caso che più Aziende sanitarie gestiscano in forma congiunta gli interventi formativi, la loro attuazione deve far capo ad una sola di esse, sulla base di preventive intese comprendenti anche la ripartizione dei reciproci oneri finanziari, i quali potranno essere assolti anche attraverso il pagamento di quote di partecipazione all’Azienda sanitaria titolare delle attività.
2. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie realizzano tali interventi direttamente o indirettamente avvalendosi delle Università degli Studi, degli Ordini e collegi professionali o di altri soggetti pubblici. Relativamente a particolari esigenze, la realizzazione di attività formative può essere affidata, tramite la stipula di apposite convenzioni, anche a soggetti privati che svolgono qualificata attività di ricerca, formazione, produzione, erogazione di servizi nel settore sanitario e sociale o in ambi ti ad esso correlati con particolare riferimento alle associazioni professionali e scientifiche del settore. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie possono, altresì, realizzare gli interventi programmati facendo partecipare direttamente il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario a corsi istituiti dalle Università degli Studi o da altri qualificati soggetti pubblici o privati.
3. In particolare la Giunta regionale può realizzare gli interventi da essa istituiti anche affidandone la gestione alle Aziende sanitarie. A queste ultime è fatto obbligo al termine delle attività redigere un apposito rendiconto sull’impiego dei finanziamenti ricevuti dalla Giunta regionale per la realizzazione di tali interventi con la richiesta per la ridestinazione di eventuali economie di spesa.
4. Nella gestione diretta degli interventi formativi la Giunta regionale e le Aziende sanitarie utilizzano, ai sensi della normativa vigente nella sanità pubblica, il personale del servizio sanitario e, in subordine, verificata l’indisponibilità di risorse interne, instaurare rapporti di consulenza con altri soggetti pubblici e privati o di prestazione professionale con singoli esperti.
5. Al fine di realizzare attività rispondenti ai requisiti indicati all’art. 6 le Aziende sanitarie assegnano ad un adeguato numero di propri dipendenti compiti inerenti lo sviluppo della progettazione formativa degli interventi, della loro conduzione ed animazione, delle verifiche intermedie e finali, relativamente alle aree professionali o alle strutture organizzative di appartenenza, secondo modalità definite ai sensi dell’art. 9.
6. Per la formazione permanente degli operatori professionali delle aree infermieristica, tecnico-sanitaria, di riabilitazione e di vigilanza ispezione i compiti di cui al comma 5 sono svolti dagli operatori professionali dirigenti delle rispettive categorie professionali, in mancanza dei quali potrà essere utilizzato personale non dirigente delle rispettive categorie professionali.
7. Al fine di assicurare un omogeneo e uniforme arricchimento metodologico relativamente alle competenze di coloro che assolvono ai compiti cui al comma 5, la Giunta regionale, nell’ambito degli interventi di cui all’art. 10, comma 1, cura l’attuazione di appositi corsi formativi a carattere regionale.
8. Per le attività di formazione permanente del personale appartenente alle categorie mediche convenzionate, lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma si identifica con l’incarico di animatore ove tale figura sia prevista nei relativi accordi collettivi nazionali. Le iniziative per la formazione dei predetti animatori e la verifica delle necessarie competenze sono definite, con apposito atto, dalla Giunta regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali mediche, sentita la federazione regionale degli ordini provinciali dei medici.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.