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Legge regionale 29 luglio 1998, n. 41

Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 7 agosto 1998

Art. 8
- Rifinanziamento della LR 30 luglio 1997, n. 53
1. Lo stanziamento previsto dall’ art. 6 della legge regionale 30 luglio 1997, n. 53 "Sperimentazione di programmi di sviluppo integrato nell’ambito di sistemi economici locali" è incrementato di L. 2.000.000.000 al fine di consentire la realizzazione del potenziale d’investimento pubblico e privato espresso dai programmi sperimentali attivati con la legge medesima.
2. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta dispone con propria deliberazione l’ulteriore assegnazione dell’importo di cui al comma precedente a uno o più progetti, già individuati ai sensi dell’ art. 5, comma 2 della legge regionale 30 luglio 1997, n. 53 , in conformità dei criteri tendenziali di cui all’art. 6, commi 3 e 4 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.