Legge regionale 29 luglio 1998, n. 41
Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 7 agosto 1998
Art. 7
- Disposizioni finali.
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni e modalità per la liquidazione dei contributi, le forme e modalità di prestazione delle necessarie garanzie, le modalità di monitoraggio, le forme e i tempi di rendicontazione idonei ad assicurare l’effettività della realizzazione del progetto o intervento incentivato.
2. Le deliberazioni di cui all’art. 3, comma 4, all’art. 5, comma 1 e al precedente comma sono trasmesse al Consiglio regionale entro sette giorni dalla loro adozione e pubblicate per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio, entro il 31 marzo, in ordine allo stato di attuazione dei progetti o interventi incentivati e agli effetti determinati dalla loro realizzazione, con specifico riferimento allo sviluppo dell’economia e all’incremento delle unità di lavoro.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.