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Legge regionale 29 luglio 1998, n. 41

Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 7 agosto 1998

Art. 6
- Ripartizione del fondo e assegnazione dei contributi.
1. Il fondo di cui all’art. 4 è ripartito annualmente con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta tra i programmi locali definiti, nelle aree individuate ai sensi del precedente articolo, in conformità dell’art. 2.
2. I relativi contributi sono assegnati previa istruttoria tecnica, compiuta da un nucleo di valutazione, nominato dalla Giunta, in contraddittorio con tecnici designati dalla Provincia e dal soggetto attuatore interessati, con riferimento a specifici interventi o progetti d’investimento.
3. La ripartizione e assegnazione di cui ai commi precedenti sono eseguite, con riguardo alla rilevanza ai fini dello sviluppo integrato dell’area o sistema locale, secondo criteri di tendenziale proporzionalità.
4. La rilevanza di cui al comma 3 è determinata, ai fini del presente articolo, per ciascun progetto o intervento in base alla valutazione congiunta dei seguenti elementi:
a) numero delle unità di lavoro aggiuntive (imprenditoriale, autonomo, dipendente) prodotte o impegnate dalla realizzazione dell’intervento programmato;
b) indice di autofinanziamento, risultante dal rapporto percentuale tra l’ammontare dei finanziamenti conferiti da soggetti locali, pubblici e privati, e l’importo complessivo degli investimenti impegnati nell’intervento;
c) indice di compartecipazione, determinato dal rapporto tra l’ammontare degli investimenti privati e quello dei finanziamenti pubblici impegnati nell’intervento;
d) livelli differenziali di protezione o di miglioramento ambientale determinati dall’intervento, espressi mediante indicatori di conservazione/risparmio/recupero delle risorse essenziali del territorio e di riduzione dei fattori di pressione ambientale.
5. Nel caso in cui i contributi regionali siano destinati, secondo le caratteristiche dell’intervento o progetto incentivato, a soggetti privati, essi non possono superare l’importo equivalente a 100.000 ECU.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.