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Legge regionale 29 luglio 1998, n. 41

Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 7 agosto 1998

Art. 5
- Individuazione delle aree da incentivare.
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo e tenuto conto della consistenza del fondo di cui all’articolo precedente, individua entro il 28 febbraio di ogni anno, previa concertazione con le parti sociali a livello regionale e sentite le Province, le aree o sistemi locali da incentivare ai sensi della presente legge.
2. L’individuazione di cui al comma 1 è effettuata con riferimento ai seguenti indirizzi e criteri generali:
a) garantire l’equilibrio territoriale, con riguardo alle diverse forme d’intervento straordinario attuate dalla Regione, ivi comprese le quote di cofinanziamento di programmi statali e dell’Unione europea;
b) perseguire la diffusione e la progressiva generalizzazione di esperienze di programmazione concertata a livello locale finalizzate prioritariamente all’incremento del lavoro, con riguardo sia al sostegno di sistemi a sviluppo debole sia al consolidamento dei sistemi trainanti nelle aree più sviluppate in un quadro di sostenibilità volto a determinare effetti di miglioramento dei livelli di protezione ambientale;
c) valutare il grado di sviluppo dei processi di collaborazione interistituzionale e dei rapporti di dialogo sociale, quale indicatore di efficacia potenziale dell’intervento di sostegno da attuare.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.