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Legge regionale 29 luglio 1998, n. 41

Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 7 agosto 1998

Art. 3
- Procedimento di formazione dei programmi
1. La formazione dei programmi locali di sviluppo sostenibile è promossa dalla Provincia, ovvero d’intesa tra le Province interessate, anche su richiesta di altri soggetti pubblici o su proposta formulata congiuntamente dalle parti sociali a livello provinciale. La Provincia provvede alle iniziative di comunicazione pubblica di cui all’art. 2, lettera e).
2. Il procedimento di concertazione, tra tutti i soggetti che hanno manifestato interesse alla formazione del programma e disponibilità a contribuirvi, è attivato, coordinato e assistito dalla Provincia.
3. I programmi, salvo che assumano la forma di atti di programmazione negoziata ai sensi delle vigenti disposizioni della legge statale e regionale, sono formalizzati con atto della Provincia.
4. La Giunta regionale specifica con propria deliberazione le forme e modalità di redazione dei programmi e di presentazione delle relative domande ai fini dell’attribuzione dei contributi di cui all’art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.