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Legge regionale 29 luglio 1998, n. 41

Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 7 agosto 1998

Art. 2
- Contenuti e caratteristiche essenziali dei programmi
1. I programmi locali di sviluppo sostenibile di cui all’art. 1, comma 3, integrano congiuntamente i seguenti requisiti essenziali:
a) consistono in un insieme organico di interventi e di progetti d’investimento, idoneo a favorire lo sviluppo integrato dell’area o sistema locale interessato determinando altresì un incremento del lavoro e un miglioramento dei livelli di protezione ambientale;
b) risultano fattibili, sotto i profili urbanistico, ambientale, tecnico-amministrativo e finanziario, attivabili entro sei mesi dalla loro presentazione e realizzabili entro tre anni dall’assegnazione dei contributi di cui all’art. 6;
c) documentano la compatibilità degli interventi con le disponibilità delle risorse essenziali del territorio ed espongono gli obiettivi di protezione ambientale perseguiti, in base a indicatori specifici, secondo gli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo in materia di Agenda 21;
d) interessano un ambito territoriale pluricomunale e una molteplicità di settori economici;
e) costituiscono il risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica;
f) prevedono la compartecipazione dei soggetti locali, pubblici e privati, al programma finanziario;
g) individuano il soggetto, anche esterno ai partecipanti, designato ad assumere il compito di coordinamento e la responsabilità di attuazione del programma.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.