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Legge regionale 29 luglio 1998, n. 41

Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 7 agosto 1998

Art. 1
- Finalità e oggetto
1. In conformità dei principi dello Statuto la Regione, nel quadro degli indirizzi e obiettivi della programmazione regionale, favorisce e sostiene l’elaborazione e l’attuazione di programmi di sviluppo definiti a livello locale mediante procedure di coordinamento istituzionale e di dialogo sociale.
2. Il sostegno della Regione ai programmi locali si esprime negli strumenti di attuazione e nelle determinazioni programmatiche del Programma regionale di sviluppo e nelle disposizioni della presente legge.
3. La presente legge dispone misure d’incentivazione alla formazione e attuazione di programmi di sviluppo sostenibile integrato in ambito locale e ne determina criteri e modalità di attribuzione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.