Titolo II
- COMPETENZE
Art. 5
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ed in particolare:
a) l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare (247) Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12, comma 1.
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
di cui all'articolo 9; b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all’
articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6 bis; c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213
del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla
parte II, titolo III bis, del medesimo
d.lgs. 152/2006 , ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all'articolo 21; e) abrogata; (237) La Corte costituzionale, con sentenza n. 129 del 16 aprile 2019, si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.
(238) Lettera abrogata con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 21.
f) il rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, dell'autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’
articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 59/2013 , nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo decreto; g) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all’
articolo 191 del d.lgs. 152/2006 , nonché la promozione e l'adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo; h) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal
d.lgs. 152/2006 ; i) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:
1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza;
3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'articolo 30 quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). l) la redazione di:
1) linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’
articolo 195, comma 1, lettera r), del d.lgs. 152/2006 ; 2) un disciplinare per l’esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica.
m) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare (247bis)247bis.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12, comma 2.
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
di cui all'articolo 9, nonché dei contributi di cui all'articolo 3; n) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
o) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 194, comma 7, del
d.lgs. 152/2006 ; p) abrogata. (207) Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 2.
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
(237) La Corte costituzionale, con sentenza n. 129 del 16 aprile 2019, si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.
(238) Lettera abrogata con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 21.
Art. 5 bis
1. In attuazione dell’
articolo 251 del d.lgs. 152/2006 , è istituita, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, che comprende l’anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 251 medesimo. 2. I contenuti, nonché i criteri e le modalità per la gestione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 . Art. 6
1. Le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare, (248) Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 13.
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. 1 bis. Sono altresì di competenza delle province e della Città Metropolitana di Firenze, le funzioni amministrative attribuite alle province ai sensi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare:
a) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del d.lgs.152/2006, nonché il controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
b) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006;
c) le funzioni e i compiti attribuiti alle province dall’articolo 242 del d.lgs.152/2006;
d) il controllo, la verifica degli interventi di bonifica, il monitoraggio ad essi conseguenti e la relativa certificazione di avvenuta bonifica, ai sensi dell'articolo 248 del d.lgs.152/2006;
1 ter. Le province e la Città metropolitana di Firenze, oppure l’ufficio comune per il periodo in cui sia costituito ai sensi dell’articolo 28 quater, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo, avvalendosi dell'ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT). (261) Comma aggiunto con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 2.
Art. 6 bis
1. Ai sensi dell’
articolo 5, comma 1, del d.lgs. 182/2003 l’Autorità portuale comunica il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare (249) Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 14.
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
prodotti dalle navi e dei residui del carico alla Regione che lo approva entro sessanta giorni da tale comunicazione, integrandolo con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti. 2. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e reso accessibile tramite pubblicazione sul sito internet della Regione.
Art. 6 ter
1. Nei porti in cui l’autorità competente è l’autorità marittima, le prescrizioni di cui all’
articolo 5, comma 1, del d.lgs. 182/2003 sono adottate, d’intesa con la Regione, con ordinanza che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dello stesso
d.lgs. 182/2003 , costituisce piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. L’intesa è approvata con deliberazione della Giunta regionale. Art. 6 quater
Abrogato.
Art. 7
- Competenze dei Comuni
1. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge.
Art. 8
Abrogato.
Art. 8 bis
Abrogato.
Art. 8 ter
- Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati (116) Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 4.
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali (210) Parola soppressa con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 5.
e comunali per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di bonifica dei siti inquinati. 2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dal dirigente responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai cinque comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali. (211) Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 5.
3. Alle sedute del comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati possono essere invitati a partecipare i tecnici dell’ARPAT nonché, in relazione agli argomenti trattati, i dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici comunali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati che non sono membri del comitato.
4. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di bonifica dei siti inquinati, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è a titolo gratuito.
6. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.