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Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. (197)

Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 28 maggio 1998

Art. 4
- Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.
1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune intese con (205)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 1.

Comuni e operatori singoli e associati della produzione e della distribuzione; le modalità delle intese, nelle quali possono essere previsti anche incentivi e disincentivi finalizzati al sostegno di detti interventi, sono definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare. (244)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11, comma 1.

Specifici incentivi possono essere destinati a favorire l’introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti. Altresì possono essere riconosciuti incentivi agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento dei rifiuti.
2. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze (206)

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 1.

, i comuni e gli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti ad impiegare, per le proprie necessità ed in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili. Essi sono altresì tenuti ad utilizzare, nell'identica misura del quaranta per cento del fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica riciclata.(11)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 3.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l’obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale promuove intese e convenzioni con le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali per incentivare l’uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce d’inchiostro per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant’altro stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare (245)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11, comma 2.

nonché per disincentivare l’utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.
6. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali, è data, a parità delle altre condizioni, a quella che presenta comparativamente il miglior bilancio rifiuti.
7. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l’uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare.(245)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11, comma 2.

8. Nell’ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio),(246)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11, comma 4.

(31)

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 171, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 11, comma 4

devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 1998, n. 34 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

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Comma prima aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 5. Il comma è stato poi sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12, comma 2, della l.r. 87/2009, sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17). Infine il comma è stato così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

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Comma prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, poi modificato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14. Infine comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, e poi comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 9.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 12, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 13, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 17.

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Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 15.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 16, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , e con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 43, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 51.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 171, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 11 , comma 4

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 175.

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Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 6, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 5

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole abrogate con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, poi comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 24.

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Allegato rinominato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 art.1

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art.2

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 5

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Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 7

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Articolo aggiunto con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 8

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Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 15 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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La rubrica è stata sostituita, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Il comma è stato sostituito, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Il comma è stato abrogato, come previsto dall'art. 16, comma 3, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 son stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 126.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 52.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 3, poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 8.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 9.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 58.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 65.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 68.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 108.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 48, e poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 49.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 52.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 53.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 54, ed ora abrogato conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 35.

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Allegato così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 55.

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Per la vigenza dell'articolo 30 bis, 30 quater comma 2 e dell'allegato A della presente legge si veda l'articolo 68 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 . Il testo precedente alle modifiche introdotte con la l.r. 77/2012 è visibile dalla multivigenza.

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Articolo prima inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 33 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 3, e poi articolo così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 21.

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Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

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198. Articolo abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata”.
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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata”.
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Comma abrogato con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo del comma è il seguente:

“ 3. L’aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.”.
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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 34.

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Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 21 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

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Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 2.

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. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 1.

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247bis.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 5 art. 18 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.