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Legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11

Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima del 19 febbraio 1998

Art. 7
- Condizioni generali e requisiti aggiuntivi di garanzia e di capacità operativa dei CAA (8)

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 7.

1. La Giunta regionale definisce le condizioni generali regolanti l'assunzione da parte dei CAA degli incarichi previsti dalla presente legge. Tali condizioni costituiscono parte integrante di ciascuna convenzione.
2. La Giunta regionale, inoltre, può stabilire, ai fini dell'affidamento ai CAA da parte delle amministrazioni pubbliche, integrazioni di garanzia rispetto all'importo previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001.
3. L'ARTEA, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti può richiedere un aumento della garanzia prestata e la presenza di requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001.
4. Ferme le incompatibilità sancite dalla legge e dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, il libero professionista che in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore di un CAA sia interessato all'esercizio delle attività di assistenza in ordine ad un procedimento non può svolgere incarichi relativi al medesimo procedimento per conto delle amministrazioni pubbliche.
5. Qualora il CAA espleti le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), la carta dei servizi di cui all'articolo 14 del d.m. 27 marzo 2001 disciplina la possibilità per l'utente di sporgere reclami alla Regione in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 30 ed ora abrogato con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.