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Art. 4
- Procedure di formazione e approvazione del piano di indirizzo(1)

Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61 , art. 21.

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di consulenza di cui all'articolo 6 ed effettuate le opportune consultazioni, predispone la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.
2. Il piano di indirizzo viene approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro il 31 dicembre successivo.
3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del Programma regionale di sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61 , art. 21.

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Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.