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Legge regionale 29 maggio 1997, n. 38

Istituzione del Circondario dell’Empolese Val D’Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 9 giugno 1997

Art. 5
- Funzioni
1. Il Circondario esercita le funzioni che gli vengono affidate, attraverso strumenti di concertazione dalla Provincia e dai Comuni.
2. Le leggi regionali che attribuiscono funzioni agli enti locali possono indicarne l’esercizio tramite il Circondario ai sensi del precedente comma 1.
3. Per lo svolgimento di particolari funzioni e servizi, il Circondario può stipulare convenzioni ai sensi dell’Sito esternoart. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed accordi di programma ai sensi dell’art. 27 della medesima legge, nonché indire e partecipare a conferenze di servizi ai sensi degli artt. 14 e 15 Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 .
4. Il Circondario può determinare le modalità di gestione dei servizi di ambito sovracomunale, in conformità alle previsioni dello Statuto.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 febbraio 2005, n. 23 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.