Titolo 1
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina, in conformità con le disposizioni di cui alla
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , di seguito indicata come legge statale, l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dovuto alla Regione ai sensi dell’articolo 3 della legge medesima.
Art. 2
1. Il tributo è applicato ai rifiuti solidi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio), nonché ai fanghi palabili: a) conferiti in discarica ai fini dello stoccaggio definitivo;
2. La base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, conferiti e smaltiti ai sensi del comma 1.
Art. 3
- Soggetto passivo
1. Soggetto passivo del tributo è il gestore della discarica o dell’impianto di incenerimento di cui all’articolo 2, anche qualora sia lo stesso produttore dei rifiuti.
Art. 4
- Quota riservata alle Province
Art 4 bis
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo consolidato nell'anno di riferimento è destinata ai comuni ove sono ubicati discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto di incenerimento, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione dei comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 1 e per la ripartizione tra gli stessi sulla base dei criteri generali definiti all'articolo 3, comma 3, della legge statale, della tipologia impiantistica e dei quantitativi dei rifiuti conferiti.
3. La quota del tributo destinata ai comuni è assegnata annualmente con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'adozione annuale del rendiconto, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, tenendo conto degli impianti di discarica e incenerimento di cui all'articolo 2, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo.
Titolo 2
- DISCARICHE E IMPIANTI AUTORIZZATI
Art. 5
- Determinazione della base imponibile
1. Ai fini della determinazione della base imponibile, presso tutte le discariche e impianti di cui all’articolo 2 sono tenuti appositi registri, con fogli numerati e bollati dall’Ufficio del Registro, nei quali vengono giornalmente annotate le operazioni di conferimento, con la indicazione del soggetto conferente e della quantità di rifiuti conferiti.
2. Ai fini dell’applicazione dell’ammontare dell’imposta, le quantità dei rifiuti sono specificate con riferimento alle tipologie di cui all’articolo 3, comma 29 e 40 della legge statale.
3. Nei casi in cui, in conformità alle disposizioni in materia di rifiuti, sia prevista la tenuta dei registri, conformi ai requisiti di forma di cui al comma 1 e contenenti tutte le informazioni di cui ai precedenti commi, la base imponibile viene determinata con riferimento alle annotazioni contenute nei medesimi.
Art. 6
- Versamento del tributo
Art. 7
- Dichiarazione annuale
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti passivi di cui all’
articolo 3 trasmettono alla competente struttura tributaria della Regione una dichiarazione, in triplice copia, riepilogativa dell’attività svolta e dei pagamenti tributari effettuati, nell’anno precedente, contenente almeno i seguenti dati:
a) denominazione e sede del gestore e generalità complete del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;
c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nonché quantità parziali per ogni tipologia di rifiuto;
d) indicazione del versamento del tributo effettuato.
2. Ai fini della dichiarazione deve essere utilizzata apposita scheda sottoscritta dal legale rappresentante.
3. La scheda è approvata dalla Regione entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
4. La Regione adotta le misure necessarie per rendere disponibili le schede in questione ai soggetti interessati.
Art. 8
- Fattispecie di inadempimento
1. Ai fini dell’applicazione delle pene pecuniarie di cui al successivo
articolo 16 , il mancato utilizzo, ai fini della dichiarazione, della scheda di cui all’
articolo 7 , equivale a omessa presentazione della dichiarazione.
2. Ugualmente equivale a omessa presentazione, la non completa compilazione della scheda, ovvero la sua trasmissione oltre il termine di cui all’
articolo 7 , comma 1.
Titolo 3
- DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONO, SCARICO E DEPOSITO INCONTROLLATO
Art. 9
- Applicazione del tributo
1. Il tributo di cui alla presente legge si applica, ai sensi dell’articolo 3, comma 32, della legge statale,
ed ai sensi delle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (33) Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86, art. 2.
anche ai rifiuti solidi e ai fanghi palabili:
a) conferiti in discariche abusive;
b) abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato;
2. La base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti determinata nel corso del procedimento per l’accertamento delle violazioni tributarie di cui al successivo
articolo 11 .
3. Ferme restando le competenze dei soggetti di cui all'articolo 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006, ove necessario ai fini della determinazione della quantità e tipologia di rifiuti, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. “ARPAT”). (35) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86, art. 2.
Art. 10
- Soggetto passivo
1. Al pagamento del tributo, delle penalità è tenuto, nei casi di cui all’
articolo 9 , comma 1 lett. a), il soggetto che gestisce anche non in via esclusiva, la discarica abusiva nonché, in solido con il medesimo, ogni soggetto che utilizzi o abbia utilizzato la discarica, individuato a seguito dell’accertamento sull’esistenza di quest’ultima.
2. Qualora non sia individuato alcun soggetto utilizzatore, l’obbligazione solidale di cui al precedente comma è a carico del proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva.
3. L’obbligazione solidale di cui ai commi precedenti non opera qualora l’utilizzatore o, in mancanza, il proprietario abbia presentato denuncia di discarica abusiva alla Regione precedentemente all’accertamento della discarica stessa.
6. La solidarietà di cui ai precedenti commi opera anche nei casi in cui il gestore della discarica non sia stato individuato.
7. Soggetto passivo, nei casi di cui all’
articolo 9 , comma 1, lett. b) è il soggetto che abbandona scarica e deposita in modo incontrollato i rifiuti.
Titolo 4
- ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, RIMBORSI
Art. 11
- Accertamento delle violazioni tributarie
1 bis. Oltre ai soggetti di cui all'articolo 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006, le attività di controllo sono svolte dalla Regione tramite l’ARPAT, secondo quanto previsto dalla l.r. 30/2009, mediante ispezioni e verifiche presso i luoghi adibiti all'esercizio dell'attività di discarica, o di incenerimento e presso gli altri luoghi dove sono custoditi i registri di cui all'articolo 5 e l'altra documentazione inerente le attività di gestione dei rifiuti. (39) Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86, art. 4.
2. Ove non sia possibile,
per i soggetti preposti ai controlli (40) Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86, art. 4.
, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all’articolo 3 comma 40 della legge statale, questi si presumono, salvo prova contraria, conferiti alla data della redazione del
processo verbale di cui al comma 1. (41) Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86, art. 4.
5. Nei casi disciplinati nel Titolo III della presente legge, l’accertamento tributario è effettuato anche sulla base dei processi verbali redatti dagli agenti competenti all’accertamento delle infrazioni in materia di rifiuti. A tal fine gli agenti medesimi provvedono a trasmettere il processo verbale alla struttura regionale di cui all’
articolo 7 , comma 1, della presente legge.
Art. 12
- Contestazione
Art. 13
- Ordinanza ingiunzione di pagamento
Art. 14
- Provvedimento di archiviazione
1. Qualora il trasgressore abbia presentato scritti difensivi e documenti dai quali risulti che l’accertamento non è fondato, ovvero qualora l’infondatezza dell’accertamento sia comunque verificata d’ufficio,
il dirigente della struttura regionale competente (43) Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86, art. 5.
, adotta provvedimento di archiviazione e ne dà comunicazione all’interessato.
Art. 15
- Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo
Art. 16
1. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all’operazione.
6. Nei casi di cui all'articolo 9 è applicata la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali) (16) Parole prima sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.21 ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 7.
, nonché la sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo prevista dal comma 32 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 . Per l'esercizio di attività di discarica abusiva, per l'abbandono, per lo scarico, per il deposito incontrollato di rifiuti (45) Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86, art. 6.
(49) Parole soppresse con l.r. 29 aprile 2016, n. 29, art. 2.
, ove non sia possibile procedere alla esatta quantificazione dei materiali, il tributo è calcolato sulla base imponibile fissata forfettariamente nelle quantità così determinate: a) per quantità stimate dall'organo verbalizzante fino alle 2 tonnellate: 1 tonnellata;
b) per quantità stimate oltre le 2 tonnellate e fino a 10 tonnellate: 5 tonnellate;
c) per quantità stimate oltre le 10 tonnellate e fino a 100 tonnellate: 50 tonnellate;
d) per quantità stimate oltre le 100 tonnellate e fino a 300 tonnellate: 200 tonnellate;
e) per quantità stimate oltre le 300 tonnellate e fino a 600 tonnellate: 450 tonnellate;
f) per quantità stimate oltre le 600 tonnellate e fino a 1000 tonnellate: 800 tonnellate;
g) per quantità stimate oltre le 1.000 tonnellate e fino a 3.000 tonnellate: 2.000 tonnellate;
h) per quantità stimate oltre le 3.000 tonnellate e fino a 6.000 tonnellate: 4.500 tonnellate;
i) per quantità stimate oltre le 6.000 tonnellate e fino a 10.000 tonnellate: 8.000 tonnellate;
6 bis. In tutte le ipotesi contemplate dal comma 6, il trasgressore potrà fare eseguire, a proprie spese, ad enti o professionisti dotati di adeguata qualificazione e capacità tecnica, una perizia di parte che l'Amministrazione valuterà nel corso del procedimento.(11) Comma aggiunto con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.
7. Restano ferme le sanzioni, anche a carattere ripristinatorio, previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed inquinamento, nonché l’azione per il risarcimento del danno ambientale.
8. L’obbligazione di ripristino, di bonifica dell’area e di risarcimento del danno ambientale, ha carattere solidale secondo quanto stabilito all’articolo 10.
Art. 17
Art. 18
- Prescrizione
Art. 19
- Rimborsi
Titolo 5
- DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 20
- Norma finanziaria
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge sono disposte le seguenti variazioni del bilancio di previsione 1996 da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "Uscita";
omissis
2. La descrizione del Cap. 29440 è sostituita dalla seguente:
Art. 21
- Utilizzazione dei fondi
3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, le attività di cui alla legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996), la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l’istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette nonché per il finanziamento dell'ARPAT. (57)Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 34, art. 12.
3 bis. Il fondo regionale addizionale di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 34/2020, è alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Il fondo è destinato, come previsto dall’articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006, a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata. (58)Comma inserito con l.r. 4 giugno 2020, n. 34, art. 12.
4. Ai fini della ripartizione del Fondo per la minore produzione dei rifiuti tra i settori di intervento di cui al comma 3
e ai fini della ripartizione del fondo di cui al comma 3 bis, (59) Parole inserite con l.r. 4 giugno 2020, n. 34, art. 12.
la Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo, delibera, in conformità a quanto previsto dalla R. 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni, la destinazione delle risorse medesime e la conseguente disponibilità da parte delle strutture organizzative competenti.
5. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo cui afferiscono i fanghi di risulta.
6. Le risorse dei Fondi sono utilizzate in conformità alle procedure previste dalle legge regionali.
Titolo 6
- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 22
- Comunicazioni
Art. 23
- Determinazione dell’ammontare dell’imposta
1. Per l’anno 1996 l’ammontare dell’imposta è determinata, in conformità a quanto previsto all’articolo 3, comma 38 della legge statale, nella misura prevista dalla legge medesima.
Art. 23 bis
1. In attuazione dell'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:
a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:
1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A della presente legge;
4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;
c) nella misura di cui all'articolo 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;
d) euro 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);
e) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies della l.r. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;
f) euro 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), del d.lgs. 36/2003;
g) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e). (50) Comma così sostituito con l.r. 29 luglio 2016, n. 45, art. 1. Le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo è il seguente:
“ 1. In attuazione dell'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.), a decorrere dal 1 gennaio 2006 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:
a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:
1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A alla presente legge;
4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;
b bis) nella misura di cui all’articolo 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;
c) euro 10,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);
d) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies della l.r. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;
e) euro 10,33 per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 36 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
f) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e).”.
2. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta di cui al comma 1 per il quantitativo, espresso in tonnellate, ai rifiuti conferiti nonché per il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge statale. Ai fini del calcolo del tributo dovuto si tiene conto anche delle frazioni di tonnellata fino a tre decimali.
3. I rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra” ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e i fanghi anche palabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, in relazione alla diversa tipologia del rifiuto conferito. (53) Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 20.
Art. 24
- Norma transitoria
1. In via transitoria, fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 3, comma 38 della legge statale, l’ammontare del tributo dovuto per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico è determinato nella misura minima di lire 2 per ogni chilogrammo conferito.
2. Per l’anno 1996 il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare dell’imposta di cui all’
articolo 22 per la quantità, espressa in chilogrammi, dei rifiuti conferiti.
3. Qualora i pagamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1 risultino inferiori o superiori all’importo dovuto sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale citato, i relativi conguagli saranno effettuati con il versamento della prima scadenza trimestrale successiva alla data di efficacia del decreto ministeriale stesso.
4. Qualora, ai sensi della normativa vigente, il gestore della discarica o dell’impianto non sia tenuto alla compilazione dei registri in conformità a quanto previsto ai sensi dell’
articolo 5 , per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1996 alla data di entrata in vigore della presente legge, la quantità dei rifiuti conferita è attestata dallo stesso soggetto passivo con dichiarazione, sottoscritta ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", da trasmettere alla Regione contestualmente alla dichiarazione annuale di cui all’articolo 7.
Art. 25
- Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 3, comma da 34 a 40, della legge statale.