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Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36

Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995

Titolo II
- INTERVENTI AGEVOLATIVI
Art. 3
1. La Regione concede contributi ad Artigiancredito Toscano per l’attività istituzionale dello stesso, ed in particolare:
a) per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie a fronte di operazioni di credito o di leasing o di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi alle imprese associate alle Cooperative e Consorzi aderenti ad Artigiancredito Toscano. Tali contributi dovranno essere contabilizzati in apposito fondo di riserva indivisibile tra i soci;
b) per i programmi di attività diretti all’assistenza tecnica, all’informazione tecnico-finanziaria, all’aggiornamento dei soci delle Cooperative e Consorzi, all’attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all’incentivazione dell’artigianato nonché all’elaborazione, in collaborazione con gli Enti Locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dell’artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell’ambito dei Sistemi Economici Locali, dei patti territoriali, dei contratti di area e degli accordi di programma;
c) per programmi di consolidamento e fusione delle strutture proposti da Artigiancredito Toscano, a favore delle Cooperative e dei Consorzi.
2. La Regione Toscana concede contributi all’Artigiancredito Toscano per l’incentivazione delle imprese, finalizzati all’erogazione dei contributi in conto capitale, in conto canoni di leasing e in conto interesse ed altri prodotti finanziari, a favore dei soci delle Cooperative e dei Consorzi nonché a favore delle imprese artigiane sulla base di specifici programmi di sviluppo articolati territorialmente e settorialmente.
Art. 4
- Determinazione dei contributi, modalità di erogazione e procedimento
1. Nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo e degli stanziamenti del bilancio annuale di previsione nonché di eventuali direttive del Consiglio regionale, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, entro il mese di aprile di ciascun anno:
a) l’importo, per singole annualità del contributo previsto dalla lett. a) comma 1 dell’art. 3, tenendo conto dei volumi di credito che la Regione intende promuovere tramite Artigiancredito Toscano;
b) l’importo del contributo previsto dalla lett. b), comma 1, dell’art. 3, tenendo conto:
1. dei programmi di attività di cui alla lett. b) del comma 1., art. 3, svolte anche in collaborazione con gli Enti Locali, che l’Artigiancredito Toscano presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale;
2. delle attività tecniche, e/o istruttorie che l’Artigiancredito Toscano è chiamato a svolgere sulla base delle convenzioni indicate dal comma 2 del precedente art. 2;
c) l’importo dei contributi di cui alla lett. c) del 1 comma dell’art. 3 in base ai programmi presentati da Artigiancredito Toscano e diretti al consolidamento del sistema artigiano di garanzia anche tramite fusioni tra Cooperative e/o Consorzi. In tale caso i contributi saranno finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese di fusione e delle spese di gestione del primo anno di attività, nonché al consolidamento del patrimonio risultante dalla fusione qualora quest’ultimo costituisca l’unico elemento insufficiente fra quelli determinati dalla Giunta regionale in attuazione dell’atto di cui alla lett. c), del 1 comma dell’art. 3; (4)

Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 4.

2. La Giunta regionale, con l’atto di cui al comma precedente, stabilisce il procedimento di presentazione delle domande e della relativa documentazione, il procedimento di impegno, liquidazione ed erogazione dei contributi. La Giunta regionale stabilisce inoltre gli obblighi di periodica comunicazione e rendicontazione:
a) dello stato di utilizzo dei contributi;
b) delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito da parte dell’Artigiancredito Toscano conformemente a quanto previsto dal successivo art. 6 ;
c) del corretto adempimento da parte dell’Artigiancredito Toscano e delle Cooperative e Consorzi associati di tutti gli obblighi di legge previsti per le forme associative e per le specifiche funzioni svolte in ambito creditizio.
3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici sull’attività svolta nell’anno precedente dall’Artigiancredito Toscano.
Art. 5
1. La Giunta regionale adotta, sentito anche l’Artigiancredito Toscano, apposite specifiche direttive in base alle quali Artigiancredito Toscano è tenuto a stipulare le convenzioni con le banche, le società di leasing e di factoring e altre istituzioni finanziarie per la concessione delle garanzie.
2. Le direttive della Giunta regionale determinano:
a) l’importo massimo e minimo delle operazioni assistite dalla garanzia primaria o sussidiaria di Artigiancredito Toscano;
b) i tempi massimi e minimi di ammortamento;
c) la regolamentazione per l’erogazione dei contributi;
d) la ripartizione dell’intervento a garanzia tra Artigiancredito Toscano e i soci, che comunque non superi la misura percentuale del 60% a carico di Artigiancredito Toscano;
e) i criteri per definire un rapporto tra operazione garantita e quote sociali effettivamente sottoscritte e versate dal socio della Cooperativa o Consorzio fidi;
f) ogni altro elemento ritenuto utile o necessario dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 3.

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 20 marzo 2000, n. 35 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.