Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36
Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995
Titolo I
- NORME GENERALI
Art. 1
- Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell’artigianato e dell’associazionismo artigiano di garanzia in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 e, nell’ambito della programmazione regionale, costituisce il quadro organico degli incentivi finanziari regionali alle imprese artigiane di cui agli articoli 12 e 49 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 .(1)
2. La Regione Toscana a tal fine individua come strumento funzionale di intervento il Consorzio Regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia, che assume la denominazione "Artigiancredito Toscano", e riconosce il carattere di mutualità delle Cooperative Artigiane di Garanzia e dei Consorzi Artigiani Fidi, iscritti nella apposita sezione dell’Albo delle Imprese Artigiane, che negli articoli successivi della presente legge sono rispettivamente denominati "Cooperative" e "Consorzi".
Art. 2
- Artigiancredito Toscano
1. L’Artigiancredito Toscano, costituito dalle Cooperative e dai Consorzi, nonché da altri soggetti di diritto pubblico o privato, ha finalità di garanzia, informazione, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle Cooperative e Consorzi nonché dei soci delle medesime.
2. La Giunta regionale si avvale dell’Artigiancredito Toscano quale strumento funzionale e di supporto dell’attività amministrativa connessa alla incentivazione dell’artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l’ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori.
3. L’Artigiancredito Toscano, l’Artigiancassa S.p.A.(2)e la Fidi Toscana S.p.A., nell’ambito delle reciproche autonomie, coordinano anche attraverso rapporti convenzionali, la rispettiva attività per ottimizzare l’intervento a favore dell’economia e dell’artigianato toscano.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.