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Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36

Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995

Titolo I
- NORME GENERALI
Art. 1
- Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell’artigianato e dell’associazionismo artigiano di garanzia in attuazione Sito esternodella legge 8 agosto 1985, n. 443 e, nell’ambito della programmazione regionale, costituisce il quadro organico degli incentivi finanziari regionali alle imprese artigiane di cui agli articoli 12 e 49 Sito esternodel DLgs 31 marzo 1998, n. 112 .(1)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 1.

2. La Regione Toscana a tal fine individua come strumento funzionale di intervento il Consorzio Regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia, che assume la denominazione "Artigiancredito Toscano", e riconosce il carattere di mutualità delle Cooperative Artigiane di Garanzia e dei Consorzi Artigiani Fidi, iscritti nella apposita sezione dell’Albo delle Imprese Artigiane, che negli articoli successivi della presente legge sono rispettivamente denominati "Cooperative" e "Consorzi".
Art. 2
- Artigiancredito Toscano
1. L’Artigiancredito Toscano, costituito dalle Cooperative e dai Consorzi, nonché da altri soggetti di diritto pubblico o privato, ha finalità di garanzia, informazione, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle Cooperative e Consorzi nonché dei soci delle medesime.
2. La Giunta regionale si avvale dell’Artigiancredito Toscano quale strumento funzionale e di supporto dell’attività amministrativa connessa alla incentivazione dell’artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l’ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori.
3. L’Artigiancredito Toscano, l’Artigiancassa S.p.A.(2)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 2.

e la Fidi Toscana S.p.A., nell’ambito delle reciproche autonomie, coordinano anche attraverso rapporti convenzionali, la rispettiva attività per ottimizzare l’intervento a favore dell’economia e dell’artigianato toscano.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 3.

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 20 marzo 2000, n. 35 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.