Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48
Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore. (1)
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 giugno 1994
Art. 8 bis
Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero (11)
1. La Regione riconosce l’importanza strategica regionale e internazionale dell’autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e motociclistico per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative.
2. Nel rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico, sentiti i comuni interessati, (12) il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell’autodromo, mediante convenzione, concordano le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico, assicurando il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). (12) (15)
3. Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3, comma 7, secondo periodo, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), hanno durata quinquennale. (13) (15)
Note del Redattore:
V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
La Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.