Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41
Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994
Art. 7
- Oneri a carico dei soggetti richiedenti e degli enti esercenti il credito
1. Per ogni operazione di credito garantita dalla Fidi Toscana S.p.A.(6)i soggetti beneficiari nonché‚ l’ente creditizio finanziatore sono tenuti a versare, al momento dell’erogazione, una somma destinata a contribuire alle spese di gestione della Fidi Toscana S.p.A.(6)
2. L’ammontare degli oneri di cui al precedente comma è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fidi Toscana S.p.A.(6)
3. Per i soggetti beneficiari l’ammontare è determinato entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,15% annuo del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell’operazione per le operazioni a medio e lungo termine(8)
4. Per i soggetti esercenti il credito l’ammontare è determinato fino allo 0,50% una tantum del credito garantito.
Note del Redattore:
Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.