Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41
Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994
Art. 6
- Stipula delle convenzioni
1. Per la concessione delle garanzie la Fidi Toscana S.p.A. (6)stipula convenzioni con gli enti creditizi, definendo, in particolare:
a) i criteri per determinare i tassi di interesse per i diversi tipi di operazioni, che devono essere comunque non superiori ai tassi di riferimento per le operazioni agevolate e ai migliori tassi di mercato per le operazioni ordinarie;
b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalla Fidi Toscana S.p.A.(6) Tale quota non può comunque essere superiore al 75%;
d) le procedure, le modalità e i tempi relativi all’istruttoria delle domande effettuata dagli enti creditizi;
e) le procedure, le modalità e i tempi relativi all’esame delle richieste di garanzia, prevedendo procedure semplificate per le operazioni di minore dimensione.
2. La Fidi Toscana S.p.A.(6)stipula le convenzioni con tutti gli enti creditizi che accettano le condizioni richiamate al primo comma. Le convenzioni specificano per ogni ente creditizio tali condizioni, mantenendo comunque l’uniformità delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione.
3. Le convenzioni devono rendere compatibili le condizioni della garanzia sussidiaria concessa dalla Fidi Toscana S.p.A.(6)con la normativa che disciplina gli interventi del Fondo Interbancario di Garanzia, ai sensi dell’
art. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .

4. Le convenzioni possono prevedere l’esonero per gli enti creditizi dall’obbligo dell’escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati o la rinuncia a tale escussione, qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili.
Note del Redattore:
Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.