Menù di navigazione
Titolo 4
- COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ REGIONALE. RAPPORTI CONSIGLIO-GIUNTA REGIONALE
Art. 9
- Iniziative regionali tese a promuovere l’informazione e la conoscenza delle materie comunitarie
1. Al fine di assicurare un’organica informazione e di migliorare la conoscenza delle materie oggetto delle politiche comunitarie, nonché delle attività ad esse collegate, è predisposto un apposito sistema di informazione regionale per i cittadini, gli Enti pubblici, le imprese ed i soggetti privati presso le strutture pubbliche esistenti.
Tale sistema è collegato in rete con i servizi interessati della Regione.
2. La Giunta regionale predispone il piano dei servizi di cui al 1º comma individuando strutture, sedi e modalità operative, e provvede alla sua attuazione anche attraverso la stipula di appositi atti convenzionali con soggetti pubblici e/o privati.
Art. 10
- Rapporti Consiglio-Giunta regionale
1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l’attività della Giunta regionale in materia comunitaria, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta stessa.
2. Il Programma regionale di Sviluppo contiene uno specifico quadro di riferimento in cui è esplicitato il rapporto di attività relativo agli interventi comunitari attuati negli anni precedenti, ai sensi dell’ art. 4 comma n. 3 della Legge regionale del 9 giugno 1992, n. 26 .
Tale rapporto, in particolare, indica:
a) lo stato di avanzamento della spesa;
b) gli atti amministrativi deliberati;
c) il soddisfacimento o meno degli impegni assunti dai soggetti interessati agli interventi;
d) gli indicatori fisici.
Art. 11
- Sessione comunitaria della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, la sessione comunitaria della Giunta regionale al fine di controllare e verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario ed i risultati conseguiti.
Art. 12
Art. 13
- Procedure di esame - adeguamento regolamento interno del Consiglio regionale
1. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure speciali di esame in Commissione ed in aula degli atti di cui alla presente legge prevedendo, altresì, termini congrui per l’eventuale esame di osservazioni da parte delle Autorità comunitarie.
Art. 14
- Norma transitoria
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio i provvedimenti per l’adeguamento della legislazione regionale esistente.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un primo piano dei servizi di cui al 2º comma dell’ art. 9

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito con L.R. 1º febbraio 1996, n. 9 , art. unico , legge poi abrogata con L.R. 29 novembre 1996, n. 91 , art. 2 "Notifica alla Commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti (art. 93, par. 3 Trattato Istitutivo della CEE)".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.