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Titolo 2
- PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA ELABORAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE
Art. 2
- Competenze del Consiglio regionale
1. Gli atti di indirizzo, di programmazione, i piani, i programmi regionali e gli atti di valutazione, ivi compresi i pareri, i giudizi e gli orientamenti richiesti dallo Stato o dagli Organi comunitari ovvero a questi indirizzati, concernenti l’attuazione delle politiche comunitarie, rientrano nella competenza del Consiglio regionale a norma dell’ art. 21 dello Statuto.
2. In particolare, il Consiglio regionale può esprimere con propria deliberazione al Governo, anche su proposta della Giunta regionale, sentite ove necessario anche le categorie interessate, le osservazioni di cui all’Sito esternoart. 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , sui progetti di regolamenti, di raccomandazioni e di direttive dell’Unione Europea.
3. Il Consiglio regionale, nell’ambito della Conferenza regionale di programmazione di cui all’ art. 16 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26 , esamina le problematiche inerenti le attività comunitarie ed i loro riflessi nell’ordinamento regionale, nelle iniziative e nei programmi regionali di carattere economico e sociale, anche al fine di definire possibili intese utili per l’inserimento negli archivi dei programmi, di cui all’ art. 18 della Legge regionale del 9 giugno 1992, n. 26 .
Art. 3
- Relazione annuale al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale, unitamente al Programma Regionale di Sviluppo, presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la partecipazione della Regione al processo comunitario nella quale, in relazione al periodo considerato, sono esposti, tra l’altro:
a) i contenuti della partecipazione della Regione Toscana alla Conferenza Stato-Regioni di cui all’Sito esternoart. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86 ed al Comitato delle Regioni di cui agli artt. 198 A, 198 B e 198 C del Trattato sull’Unione Europea;
b) le valutazioni della Giunta regionale sulle diverse politiche comunitarie o su atti normativi riguardanti le stesse materie;
c) lo stato organico e dettagliato dell’attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;
d) la verifica della conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie, nonché le eventuali proposte di misure normative e/o amministrative.
2. Le conseguenti valutazioni del Consiglio regionale sono adottate con la risoluzione che approva il P.R.S.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito con L.R. 1º febbraio 1996, n. 9 , art. unico , legge poi abrogata con L.R. 29 novembre 1996, n. 91 , art. 2 "Notifica alla Commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti (art. 93, par. 3 Trattato Istitutivo della CEE)".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.