Menù di navigazione

Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 gennaio 1994

Art. 7
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi nell’ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ). (233)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 1.

1 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione. (234)

Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 1.

2. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) nella misura del 40 per cento per l’espletamento dei compiti propri della Regione e per iniziative di interesse regionale;
b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 ); (258)

Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 4.

c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e per l’eventuale attivazione del fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC di cui all’articolo 12 bis; (265)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 4.

d) nella misura dell’8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello Nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale a parziale copertura delle spese sostenute e documentate, per le finalità e le attività dell’associazione. (265)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 4.

3. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio.
3 bis. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la gestione delle risorse per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi. (235)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 1.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. Delib. C. 20 dicembre 1994, n. 588: "Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodi aggiunti con l.r. 4 agosto 1997, n. 58 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 , all’art. 13 , comma 2, così recita: " Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle ll.rr. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 37. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 37, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.11 ed ora così sostituito con l.r. 4 aprile 2007 , n. 19 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima aggiunto con l.r. 11 ottobre 2002, n. 36 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20 , art. 9 ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 5; poi il comma è così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 2; poi la lettera è così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 7, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 68, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020 , n. 61, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 12, poi sostituito con l.r. 30 dicembre 2014 , n. 88 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 21, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26; ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 29 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 43, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 7, poi così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 17. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 8, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 18, poi sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 5. Infine l'articolo è nuovamente così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12, e poi così sostituito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'efficacia di questo articolo è sospesa per il periodo di vigenza della l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima inserite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 21, ed ora soppresse con la l.r. 28 luglio 2017 , n. 37, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 6, ed ora abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 2 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 10 ; e ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 67 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 66 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sigla così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 4-ter dell'articolo 37 della presente legge.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito agli artt. 24 e 3l della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.