Menù di navigazione

Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 gennaio 1994

Titolo 3
Art. 6
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.
2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3. La pianificazione faunistico-venatoria individua i comprensori omogenei di cui all’articolo 6 bis nei quali si realizza la destinazione differenziata del territorio.
4. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.
5. Nelle percentuali di cui al comma 4, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l’attività venatoria nonché i territori di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b) e c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio regionale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all’articolo 25.
6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.
7. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all'articolo 6 bis, comma 2, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC).
8. I dati relativi all'estensione della superficie agro-silvo-pastorale del territorio regionale sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.
Art. 6 bis
1. Il comprensorio rappresenta, per aree omogenee, la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione, ed è individuato nel piano faunistico venatorio regionale.
2. All'interno del comprensorio il piano faunistico venatorio regionale individua:
a) le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e le oasi di protezione; (264)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 3.

b) le zone di ripopolamento e cattura e le zone di rispetto venatorio; (264)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 3.

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale;
e) le aziende faunistico venatorie;
f) le aziende agrituristico venatorie;
g) le aree di addestramento e allenamento dei cani;
h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
i) per ciascuna specie di ungulati le aree ove la gestione è di tipo conservativo, denominate “aree vocate” e le aree dove la gestione è di tipo non conservativo, denominate “aree non vocate”;
j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;
k) i parchi nazionali e le aree protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ).
Art. 6 ter
1. Il Consiglio regionale approva, previo parere obbligatorio degli ATC e sentiti i comuni, il piano faunistico venatorio regionale in cui determina la destinazione differenziata del territorio regionale nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale vigenti.
2. Il piano faunistico venatorio costituisce presupposto per l’eventuale deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell’Sito esternoarticolo 18, comma 2, della l. 157/1992 così come indicati nel calendario venatorio regionale.
Art. 7
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi nell’ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ). (233)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 1.

1 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione. (234)

Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 1.

2. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) nella misura del 40 per cento per l’espletamento dei compiti propri della Regione e per iniziative di interesse regionale;
b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 ); (258)

Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 4.

c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e per l’eventuale attivazione del fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC di cui all’articolo 12 bis; (265)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 4.

d) nella misura dell’8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello Nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale a parziale copertura delle spese sostenute e documentate, per le finalità e le attività dell’associazione. (265)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 4.

3. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio.
3 bis. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la gestione delle risorse per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi. (235)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 1.

Art. 7 bis
1. A seguito dell’approvazione del piano stralcio di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 ), i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), gli interessati presentano alla struttura regionale competente richiesta per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 ai fini dell’approvazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 6 ter.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
- Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria (40)

Articolo così sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 10.

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria al fine di supportare l'attività di pianificazione e di programmazione.
2. L’Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a destinazione e utilizzazione a fini faunistico venatori del territorio regionale, danni alle produzioni agricole, impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, immissioni, censimenti, stime, abbattimenti e azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, miglioramenti ambientali, attività venatoria e di ogni altro dato ritenuto utile per le finalità di cui al comma 1.
3. L’Osservatorio cura l’elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento.
4. L’Osservatorio assicura l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una volta l'anno.
5. La raccolta, l’elaborazione e la comunicazione dei dati avvengono nel rispetto degli standard informativi ed informatici previsti dalla normativa regionale in materia.
5 bis. L’Osservatorio assicura il supporto tecnico scientifico necessario per le attività previste dalla presente legge avvalendosi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF) o altri soggetti scientifici pubblici o universitari. (115)

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, art. 1.

(237)

Parole inserite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 1.

Art. 10 bis
1. E’ istituito il comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica, al quale è attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni di specie di fauna selvatica sul territorio regionale.
2. Il comitato è composto da esperti nelle materie faunistiche esponenti del mondo universitario o comunque dotati di comprovata esperienza nelle materie faunistiche, così individuati:
a) quattro esperti designati dal Presidente della Giunta regionale;
b) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. Ciascuna organizzazione designa un rappresentante;
c) tre esperti designati dalle organizzazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti in forma organizzata sul territorio e riconosciute a livello nazionale;
d) due esperti designati, secondo modalità definite con delibera di Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio regionale e riconosciute ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale);
e) due esperti designati congiuntamente dagli ATC.
3. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte dei soggetti di cui al comma 2. Il comitato può essere nominato in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale.
5. Il comitato nomina il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i propri componenti.
6. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
7. La prima seduta è convocata dal componente più anziano entro trenta giorni dal provvedimento di nomina.
8. La partecipazione al comitato non comporta oneri per l’amministrazione regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. Delib. C. 20 dicembre 1994, n. 588: "Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodi aggiunti con l.r. 4 agosto 1997, n. 58 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 , all’art. 13 , comma 2, così recita: " Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle ll.rr. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 37. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 37, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.11 ed ora così sostituito con l.r. 4 aprile 2007 , n. 19 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima aggiunto con l.r. 11 ottobre 2002, n. 36 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20 , art. 9 ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 5; poi il comma è così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 2; poi la lettera è così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 7, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 68, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020 , n. 61, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 12, poi sostituito con l.r. 30 dicembre 2014 , n. 88 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 21, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26; ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 29 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 43, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 7, poi così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 17. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 8, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 18, poi sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 5. Infine l'articolo è nuovamente così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12, e poi così sostituito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'efficacia di questo articolo è sospesa per il periodo di vigenza della l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima inserite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 21, ed ora soppresse con la l.r. 28 luglio 2017 , n. 37, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 6, ed ora abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 2 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 10 ; e ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 67 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 66 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sigla così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 4-ter dell'articolo 37 della presente legge.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito agli artt. 24 e 3l della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.