Art. 8
- Domanda di iscrizione al ruolo
1. Per l’iscrizione nel ruolo l’interessato deve presentare domanda scritta rivolta alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.
2. La domanda è redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 : nella domanda l’aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione. L’aspirante deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai comma 2 e 4 del precedente art. 5
Note del Redattore:
V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.