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Legge regionale 6 settembre 1993, n. 67

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 15 settembre 1993

Art. 5
- Requisiti per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3 , coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4, dimostrino, nei modi indicati nella presente legge, la propria idoneità morale e professionale.
2. Non risponde al requisito dell’idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
b) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
In tutti i casi di cui al presente comma, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. Risponde al requisito dell’idoneità professionale chi, di fronte alla Commissione istituita ai sensi del successivo art. 6 abbia superato l’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio.
4. Sono requisiti indispensabili per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3 :
a) assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’Sito esternoart. 116, comma 8, del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 , per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzetta;
c) possesso del titolo professionale di capitano, ovvero di capotimoniere, conduttore di motoscafo e pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al Sito esternoD.P.R. 28 giugno 49 n. 631 e successive modificazioni e integrazioni ed al D.M. 16 dicembre 1971, nonché della qualifica di "autorizzato" ai sensi Sito esternodel citato D.P.R. 631/49 , per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natante(1/b)

Comma così sostituito conl.r. 8 febbraio 1994, n. 1 , art. 3.


Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 1.

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Comma così sostituito conl.r. 8 febbraio 1994, n. 1 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

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V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

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Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 1997, n. 34 , art. unico.

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Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 42.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 45.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 42.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.