Menù di navigazione

Legge regionale 6 settembre 1993, n. 67

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 15 settembre 1993

Art. 2
- Commissione regionale consultiva
1. È istituita la Commissione Regionale per gli autoservizi pubblici non di linea, organo consultivo e di proposta alla Giunta regionale.
2. La Commissione di cui al precedente comma, presieduta dall’assessore regionale ai trasporti, è compresa da:
a) due esperti di discipline giuridico-amministrative designati dalla Giunta regionale;
b) un funzionario designato dall’Ufficio provinciale della MTCT di Firenze;
c) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
d) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, su proposta dell’ANCI e dell’UPI; (5)

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59.

e) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni a livello regionale:
- FITA-CNA,
- FRAT-Confartigianato,
- C.A.S.A.,
- F.I.L.T. - C.G.I.L.,
- F.I.T. - C.I.S.L.,
- U.I.L. - TRASPORTI,
f) tre rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale designati dal Comitato Regionale Consumatori e Utenti di cui alla R. 2 maggio 1985 n. 48.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. La commissione resta in carica per cinque anni.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena sia stata designata la metà dei suoi componenti. In tal caso la Commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti. La prima riunione ha luogo non oltre 30 giorni dall’emanazione del decreto di nomina.
5. Almeno 120 giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della commissione.
6. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall’incarico.
7. La decadenza è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.
8. Ogni organismo rappresentato nella Commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con Decreto, alla sostituzione.
9. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto.
10. La segreteria della Commissione è assicurata dal competente servizio della struttura del Centro direzionale regionale.
11 . Ai membri della Commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione e per un massimo di 12 sedute all’anno, un gettone di presenza di euro 30,00 (6)

Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 62.

nonché l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.(1/a)

Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18, art. 1.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito conl.r. 8 febbraio 1994, n. 1 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 1997, n. 34 , art. unico.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 42.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.