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Legge regionale 6 settembre 1993, n. 67

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 15 settembre 1993

Art. 10
- Criteri per la redazione dei regolamenti comunali sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea
1. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti relativi all’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all’Sito esternoart. 5 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 .
2. I criteri di cui al precedente comma riguardano tra l’altro:
a) l’individuazione dei titoli valutabili ai fini dell’inserimento nelle graduatorie comunali per il rilascio di licenze e autorizzazioni;
b) l’individuazione delle modalità di svolgimento del servizio nonché del numero e dei tipi di veicolo da adibire ad ogni singolo servizio anche in relazione a servizi di taxi collettivo e di trasporto di soggetti portatori di handicaps;
c) la determinazione delle tariffe dei servizi;
d) la determinazione degli orari di lavoro e dei turni di riposo.
3. Il mancato rispetto dei criteri indicati dalla Regione costituisce vizio di legittimità del regolamento comunale ai sensi dell’Sito esternoart. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142 .

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 1.

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Comma così sostituito conl.r. 8 febbraio 1994, n. 1 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

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V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

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Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 1997, n. 34 , art. unico.

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Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 42.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 45.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 42.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.