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Legge regionale 23 giugno 1993, n. 40

Disciplina degli organi sanitari collegiali.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima del 1 luglio 1993

Art. 7
- Commissioni mediche locali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti
1. Le commissioni mediche locali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti, di cui all’Sito esternoart. 119 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e all’Sito esternoart. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 , sono costituite in ogni provincia, presso la unità sanitaria locale del comune capoluogo di provincia, con i criteri di composizione, di ubicazione e di funzionamento stabiliti dalla normativa citata.
2. Le commissioni sono presiedute dal responsabile della unità operativa e dal responsabile della sezione aggregata di medicina legale della unità sanitaria locale ove la commissione ha sede, ovvero, in caso di mancanza dei suddetti, dal responsabile dell’unità operativa di igiene pubblica e del territorio.
3. Nell’ambito della provincia di Firenze la commissione è presieduta dal responsabile della unità operativa di medicina legale di una delle unità sanitarie locali del comune di Firenze, designato dal Sindaco.

Note del Redattore:

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 , art 144.

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Comma abrogato con l.r. 5 novembre 2009, n. 62 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 5 novembre 2009, n. 62 , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.