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Legge regionale 23 giugno 1993, n. 40

Disciplina degli organi sanitari collegiali.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima del 1 luglio 1993

Art. 2
- Collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative
1. In ogni unità sanitaria locale è costituito un collegio medico, nominato dall’organo titolare delle funzioni di gestione, con il compito di accertare:
a) che lo stato fisico dell’invalido sia compatibile con le mansioni lavorative affidate o da affidare ai sensi dell’Sito esternoart. 20, comma 3, della legge 2 aprile 1968 n. 482 ;
b) che la natura e il grado di invalidità degli aventi diritto alla assunzione obbligatoria non riescano di pregiudizio alla salute o alla incolumità proprie e dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti ai sensi dell’Sito esternoart. 20, comma 1, della legge 2 aprile 1968 n. 482 ;
c) che vi sia permanenza dello stato invalidante dei beneficiari dell’avviamento al lavoro ai sensi dell’Sito esternoart. 9 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito nella Sito esternolegge 11 novembre 1983 n. 638 .
2. Il collegio medico ha la seguente composizione:
a) il responsabile della unità operativa o il responsabile della sezione aggregata di medicina legale dell’unità sanitaria locale o, per loro delega, un altro medico della stessa struttura (ovvero, in caso di loro mancanza, il responsabile dell’unità operativa di igiene pubblica e del territorio), con funzioni di presidente;
b) il responsabile della unità operativa di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, un altro medico della stessa struttura;
c) un medico scelto dall’organo titolare delle funzioni di gestione della unità sanitaria locale, su terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Qualora la designazione non pervenga entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, l’unità sanitaria locale provvede direttamente;
d) un medico di rappresentanza dei datori di lavoro esclusivamente per gli accertamenti previsti dall’Sito esternoart. 20 della legge 482/1968 .
3. Il collegio medico, con le procedure di cui al comma 1, è integrato da uno specialista in discipline neurologiche e psichiatriche per gli accertamenti e le valutazioni concernenti i minorati psichici.

Note del Redattore:

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 , art 144.

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Comma abrogato con l.r. 5 novembre 2009, n. 62 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 5 novembre 2009, n. 62 , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.