Legge regionale 23 giugno 1993, n. 40
Disciplina degli organi sanitari collegiali.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima del 1 luglio 1993
Art. 1
- Competenze ed organi per l’accertamento dell’invalidità civile
1. Competono all’unità sanitaria locale le funzioni ed i relativi oneri concernenti l’accertamento delle condizioni di minorazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti aspiranti ai benefici della pensione, assegno o indennità di invalidità civile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 e alla legge 11 ottobre 1990 n. 289 nonché ai benefici diversi da quelli anzi indicati.
Note del Redattore:
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