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Legge regionale 23 giugno 1993, n. 40

Disciplina degli organi sanitari collegiali.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima del 1 luglio 1993

Art. 1
- Competenze ed organi per l’accertamento dell’invalidità civile
1. Competono all’unità sanitaria locale le funzioni ed i relativi oneri concernenti l’accertamento delle condizioni di minorazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti aspiranti ai benefici della pensione, assegno o indennità di invalidità civile di cui alla Sito esternolegge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, alla Sito esternolegge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, alla Sito esternolegge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, alla Sito esternolegge 11 febbraio 1980, n. 18 come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 e alla Sito esternolegge 11 ottobre 1990 n. 289 nonché ai benefici diversi da quelli anzi indicati.

Note del Redattore:

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 , art 144.

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Comma abrogato con l.r. 5 novembre 2009, n. 62 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 5 novembre 2009, n. 62 , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.