Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 11
- Norma finanziaria (15)
1. Le risorse per l'attuazione della presente legge, escluso gli interventi di cui al titolo I bis, sono quelle stabilite annualmente nelle unità previsionali di base (UPB) n. 214, 222, 231 e 233 del bilancio regionale per il finanziamento del piano integrato sociale regionale di cui all' articolo 9 della l.r. 72/1997 così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.42 .
2. Il programma finanziario di cui all' articolo 9, comma 4 della l.r. 72/1997 determina la quota di risorse, da ripartire alle zone socio-sanitarie, riservate al sostegno delle proposte progettuali di cui all'articolo 5.
3. Per gli interventi di cui al titolo I bis è stanziata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
4. Per l'anticipazione effettuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1 è stanziata la somma di euro 4.000.000 per l'anno 2004.
5. Al bilancio di previsione 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
anno 2004
- in diminuzione:UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 4.000.000;
- in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 4.000.000;
anno 2005
- in diminuzione:UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000;
- in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 2.000.000;
anno 2006
- in diminuzione:UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000;
- in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 2.000.000.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.