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Legge regionale 23 luglio 1991, n. 38

Norme per il riconoscimento dell’Associazione degli ex consiglieri regionali.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 26 luglio 1991

Art. 3
1. L’Associazione può essere impegnata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio per l’organizzazione e l’attuazione di manifestazioni ed altre iniziative socio-culturali ed istituzionali rientranti tra i compiti di istituto.
2. L'Associazione è consultata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su ogni proposta relativa allo stato giuridico ed economico riguardante i consiglieri regionali cessati dal mandato.(2)

Comma aggiunto con l.r. 30 giugno 2004, n. 32 , art. 2.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 giugno 2004, n. 32 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 giugno 2004, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.