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Legge regionale 11 settembre 1989, n. 62

Norme per l’assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti Locali per l’esercizio delle funzioni delegate.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prma

Art. 6
- Istituzione del "Fondo regionale per il finanziamento agli Enti delegati dei costi derivanti dall’assunzione e dal trasferimento del personale"
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1990, è istituito il "Fondo regionale per il finanziamento agli Enti delegati dei costi derivanti dall’assunzione e dal trasferimento del personale".
2. Con il fondo di cui al precedente comma sono finanziati i costi derivanti dal trattamento economico, compreso il salario accessorio e gli oneri riflessi del personale assunto dagli Enti delegati ai sensi dell’ art. 4 o del personale trasferito a domanda ai sensi del quarto comma dell’ art. 3. Con il fondo è inoltre finanziato il costo derivante dai benefici previsti dalla L.R. 10 maggio 1982, n. 35 per il personale trasferito a domanda.
3. Il fondo di cui al primo comma è finanziato con le minori spese derivanti dalla riduzione della pianta organica regionale disposta ai sensi del quarto comma dell’ art. 3 e del secondo comma dell’ art. 4.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con L.R. 7 novembre 1994, n. 81 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.