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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 108
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2009
1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 , (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunta la seguente:
"
k bis) designa, ai sensi dell’
articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di
competenza della Regione), i dipendenti regionali in qualità di esperti all’interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza.
".
Art. 109
1. Il comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
"
6. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi e alle
selezioni per il reclutamento del personale decorre dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
".
Art. 110
1. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
"
4. L’autorizzazione di cui al comma 1, è disposta dal direttore generale della direzione generale di assegnazione del dipendente
.".
Art. 111
Art. 112
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
3 bis. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al
presente articolo nonché quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per
qualsiasi motivo, può essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale
.".
Art. 113
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
3 bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale al cui ufficio di segreteria è preposto, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, commi 1 e 2, e dall'articolo 56, comma 7.
".
Art. 114
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
4 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 4, e dall'articolo 56, comma 7.
".
Art. 115
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
3 bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione o di un componente dell'Ufficio di presidenza venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta regionale. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 42, commi 1 e 2.
".
Art. 116
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 53 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
5 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del
Presidente o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3.
".
Art. 117
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 56 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
8 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3.
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.