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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 )
Art. 102
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39(2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), è sostituito dal seguente:
6. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, la Giunta regionale disciplina con regolamento il funzionamento della banca della terra tenendo conto della proposta medesima e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
”.
Art. 103
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l. r. 80/2012 la parola: “
medesimo
” è sostituita dalla seguente “
ciascun
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:
5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo adotta e lo invia al Consiglio
regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all’approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.”

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.