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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)
Art. 83
1. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), è sostituita dalla seguente:
"
o) autorità idrica toscana (AIT): l’autorità di cui all’
articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);"
.
Art. 84
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 20/2006 le parole: "
le AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
l’AIT
".
Art. 85
1. Al comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 20/2006 le parole: "
dell’AATO, o dell’ente che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell’AIT
".
"b) dell’AIT;
".
Art. 86
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
dell’AATO o dell’ente che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell’AIT
".
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
L’AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni,
" sono sostituite dalle seguenti: "
L’AIT
".
3. Al comma 4 e al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
l’AIT
".
4. Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
all’AATO, o all’ente che assumerà le relative funzioni,
" sono sostituite dalle seguenti: "
all’AIT
".
Art. 87
1 . Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: "
dall’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall’AIT
".
Art. 88
1. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
l’AIT
".
2. Al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO
" sono sostituite dalle parole "
l’AIT
".
Art. 89
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: "
sentite le AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
sentita l’AIT
".
Art. 90
1 . Alla lettera a) del comma 1 e al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 le parole: "d
elle AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell’AIT
".
2. Alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 dopo le parole: "
per
il trattamento
" sono aggiunte le seguenti: "
di depurazione
".
Art. 91
1. Al comma 3 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: "
dall’AATO, o dal soggetto che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall’AIT
".
2. Al comma 4 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO o il soggetto che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
l’AIT
".
Art. 92
1. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 20/2006 le parole: "
all’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
all’AIT
".
Art. 93
1. Alla lettera a) ed alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole:
"all’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
all’AIT
".
Art. 94
1. Al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 21 ter della l.r. 20/2006 le parole: "
delle AATO, o del soggetto che assumerà le relative funzioni
," sono sostituite dalle seguenti "
dell’AIT
".
2. Al comma 6 e al comma 7 dell’articolo 21 ter della l.r. 20/2006 le parole: "l’AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni," sono sostituite dalle seguenti: "l’AIT".
Art. 95
1. Al comma 2 e al comma 8 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: "
all’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
all’AIT
".
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: "
dall’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall’AIT
".
3. Al comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "l
’AIT
".
Art. 96
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni
," sono sostituite dalle seguenti: "
l’AIT
".
2. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole: "
dall’AATO o dal soggetto che assumerà le relative funzioni.
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall’AIT
.".
Art. 97
1. Al comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 20/2006 le parole: "
l'AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'AIT
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.