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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)
Art. 80
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è inserita la seguente:
"
c bis) determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi in
attuazione dell’
Sito esternoarticolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale);
".
Art. 81
1. Nella rubrica dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 le parole "
per usi diversi da quello idropotabile
" sono sostituite dalle seguenti: "
per tutti gli usi
".
2. Il comma 2 dell’articolo 12 bis della l.r. 91/98 è sostituito dal seguente:
"
2. La Giunta regionale, sentite le autorità di bacino, emana uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi.
".
3. Alla fine della lettera c) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 91/98 sono aggiunte le parole: "
, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 119, comma 2, e
Sito esternoarticolo 154, comma 3, del d. lgs. 152/2006 ".
Art. 82
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 prima delle parole: "
gestione del demanio idrico
" sono inserite le seguenti: "f
atte salve le competenze regionali in materia di determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera c bis,
".
2. Al comma 1 bis dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 , le parole: "
24 comma 3
" sono sostituite dalle seguenti: "
24, comma 4
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.