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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

SEZIONE X
- Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Art. 12
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) le parole: “Sito esternoarticolo 15, comma 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55
(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall’
Sito esternoarticolo 2 della legge 18 gennaio 1992, n. 16
(Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali,
” sono sostituite dalle seguenti: “Sito esternoarticolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
),
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 3/2009 le parole: “
a norma della
Sito esternol. 55/1990 ” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 235/2012 ”.
Art. 13
1. All’articolo 10 bis della l.r. 3/2009 è inserita la seguente rubrica: “
Soppressione dell’assegno vitalizio
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 bis della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
1 bis. Coloro che hanno acquisito la carica di consigliere o sono nominati assessori nel corso
della nona legislatura e non possono maturare un periodo di anzianità contributiva di almeno trenta mesi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15, comma 1, sono esentati dal versamento della trattenuta del 17 per cento di cui all’articolo 4, comma 1. Alla data di entrata in vigore del presente comma è dovuta la restituzione di quanto già versato, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
”.
Art. 14
1. Al comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 3/2009 le parole: ”
a norma della
Sito esternol. 15/1990 ” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 235/2012 ”.
Art. 15
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 3/2009 le seguenti parole:: “Le percentuali sono adeguate proporzionalmente agli incrementi delle indennità di carica conseguenti agli incrementi dell’indennità dei componenti la Camera dei deputati di cui all’articolo 3, comma 1.”sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
3 bis. Ai soli fini della determinazione dell’importo dell’assegno vitalizio l’indennità mensile lorda è rivalutata annualmente, in misura pari al 75 per cento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal 1° gennaio 2015.
Art. 16
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 sono aggiunte le parole: “
per gli anni maturati successivamente al 1° gennaio 2013. Per gli anni precedenti, tale importo è determinato senza tenere conto della riduzione del dieci per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).
”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 sono aggiunte le parole: “
Tale procedura si applica anche per la determinazione degli anni maturati entro il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data funzionali alla definizione degli importi di cui al comma 1.
”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 è aggiunto il seguente:
5 bis. Il soggetto avente diritto può richiedere l’erogazione anticipata di parte dell’indennità di fine mandato nella misura non superiore all’ammontare del 70 per cento di quanto maturato al momento della richiesta. L’erogazione è conseguente alle accertate disponibilità di bilancio.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.