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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

CAPO I
- Affari istituzionali
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali)
Art. 1
1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), sono aggiunte le parole: “
o i commissari nominati ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), per la durata del loro incarico.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)
Art. 2
Abrogato.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni)
Art. 3
1. Dopo il numero 10) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 22 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è aggiunto il seguente:
10 bis) promuove il livello qualitativo della comunicazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico.
”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)
Art. 4
- Modifiche al titolo della l.r.23/2007
1. Nel titolo della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”) le parole: “
Modifiche alla
legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9
(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)
” sono soppresse.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)
Art. 5
1. Al comma 2 dell’articolo 62 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), dopo le parole: “
fissa la data
” sono inserite le seguenti: “
in due giornate, domenica e lunedì,
”.
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale)
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 27 ter della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), le parole: “
comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 4
”; alla fine sono aggiunte le parole: “
o al dirigente da questi delegato.
”.
SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 7
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente:
"
c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'
Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
), salvi gli effetti della riabilitazione;
".
Art. 8
"
a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di
unione dei comuni
di cui all'
articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema
del autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
"
SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale)
Art. 9
1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), le parole: “
, ai sensi dell'
articolo 5, comma 3, della l.r. 5/2008 ” sono soppresse.
SEZIONE IX
- Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione)
Art. 10
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è sostituito dal seguente:
"
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano con propri atti, per i rispettivi ambiti di competenza, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione dell’analisi di fattibilità e dell’AIR.
".
Art. 11
1. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 55/2008 è sostituito dal seguente:
"
4. Nel titolo del regolamento è fatto riferimento alla legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione. Nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l’articolo o il comma della legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione, salvo il caso in cui il regolamento sia attuativo di un unico articolo di legge.
".
SEZIONE X
- Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Art. 12
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) le parole: “Sito esternoarticolo 15, comma 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55
(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall’
Sito esternoarticolo 2 della legge 18 gennaio 1992, n. 16
(Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali,
” sono sostituite dalle seguenti: “Sito esternoarticolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
),
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 3/2009 le parole: “
a norma della
Sito esternol. 55/1990 ” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 235/2012 ”.
Art. 13
1. All’articolo 10 bis della l.r. 3/2009 è inserita la seguente rubrica: “
Soppressione dell’assegno vitalizio
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 bis della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
1 bis. Coloro che hanno acquisito la carica di consigliere o sono nominati assessori nel corso
della nona legislatura e non possono maturare un periodo di anzianità contributiva di almeno trenta mesi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15, comma 1, sono esentati dal versamento della trattenuta del 17 per cento di cui all’articolo 4, comma 1. Alla data di entrata in vigore del presente comma è dovuta la restituzione di quanto già versato, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
”.
Art. 14
1. Al comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 3/2009 le parole: ”
a norma della
Sito esternol. 15/1990 ” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 235/2012 ”.
Art. 15
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 3/2009 le seguenti parole:: “Le percentuali sono adeguate proporzionalmente agli incrementi delle indennità di carica conseguenti agli incrementi dell’indennità dei componenti la Camera dei deputati di cui all’articolo 3, comma 1.”sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
3 bis. Ai soli fini della determinazione dell’importo dell’assegno vitalizio l’indennità mensile lorda è rivalutata annualmente, in misura pari al 75 per cento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal 1° gennaio 2015.
Art. 16
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 sono aggiunte le parole: “
per gli anni maturati successivamente al 1° gennaio 2013. Per gli anni precedenti, tale importo è determinato senza tenere conto della riduzione del dieci per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).
”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 sono aggiunte le parole: “
Tale procedura si applica anche per la determinazione degli anni maturati entro il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data funzionali alla definizione degli importi di cui al comma 1.
”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 è aggiunto il seguente:
5 bis. Il soggetto avente diritto può richiedere l’erogazione anticipata di parte dell’indennità di fine mandato nella misura non superiore all’ammontare del 70 per cento di quanto maturato al momento della richiesta. L’erogazione è conseguente alle accertate disponibilità di bilancio.
”.
SEZIONE XI
- Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale)
Art. 17
1. Al comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale), la parola: “
indagine
” è sostituita dalla seguente: “
attività
”.
SEZIONE XII
- Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)
Art. 18
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è inserito il seguente:
"
1 bis. Il Consiglio regionale formula gli eventuali indirizzi di cui al comma 1, entro trenta giorni.
”.
Art. 19
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 26/2009 le parole: "
gli accordi e
" sono soppresse.
SEZIONE XIII
- Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa)
Art. 20
1. La rubrica dell’articolo 2 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa), è sostituita dalla seguente: "
Riduzione degli oneri amministrativi
".
Art. 21
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 40/2009 le parole "
articolo 1
" sono sostituite dalle seguenti: "
articolo 2
".
Art. 22
- Inserimento della sezione V bis nel capo I del titolo II della l.r. 40/2009
1. Dopo la sezione V del capo I del titolo II della l.r. 40/2009 è inserita la seguente: "
SEZIONE V bis - Disposizioni di rinvio
".
Art. 23
- Inserimento dell’articolo 20.1 nella l.r. 40/2009
1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 40/2009 è inserito, nella sezione V bis, il seguente:
"
Art. 20.1 - Rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla
Sito esternol. 241/1990
.
".
SEZIONE XIV
- Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale)
Art. 24
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), le parole: “
I contratti di cessione di cui al comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le cessioni del marchio
”; alla fine sono aggiunte le parole: “
In tali casi le modalità di utilizzo del marchio sono definite dalla competente struttura del Consiglio regionale anche attraverso convenzione con il soggetto interessato.
”.
SEZIONE XV
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
Art. 25
1. Al comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), dopo le parole "
sono esclusi
" sono inserite le seguenti: "
per l’esercizio successivo
".
Art. 26
- Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 12 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
"
Art. 12 - Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti
1. Ai fini della rideterminazione, in senso migliorativo, dell'obiettivo programmatico dell'ente locale, la Giunta regionale tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:
a) sostegno alla fusione di due o più comuni;
b) riduzione dei residui passivi;
c) sostegno agli investimenti di interesse strategico regionale;
d) realizzazione di interventi legati a situazioni di emergenza, diversi da quelli esclusi dalla vigente
normativa statale;
e) trasferimento o attribuzione di funzioni;
f) riduzione del livello di indebitamento;
g) capacità di utilizzazione dei margini del patto di stabilità interno.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua fra quelli di cui al comma 1, i criteri da utilizzare nell'anno di riferimento e i parametri e le modalità per l'applicazione dei criteri medesimi. La deliberazione è adottata previa acquisizione del parere del CAL, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Decorso detto termine senza l'espressione del parere, la Giunta regionale può comunque adottare l'atto.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 2, può rideterminare gli obiettivi programmatici dei singoli enti locali nel rispetto dell'obiettivo aggregato unico, tenuto conto degli eventuali interventi compensativi di cui all'articolo 11, delle informazioni finanziarie di monitoraggio di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b) e c), delle richieste degli enti locali e della realizzazione di specifici investimenti di interesse strategico regionale.
4. La deliberazione di cui al comma 3, è comunicata tempestivamente agli enti locali interessati, che provvedono ad adeguare la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati. La deliberazione è altresì trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le richieste degli enti locali di modifica, in senso peggiorativo o migliorativo, del proprio obiettivo programmatico, devono pervenire alla Giunta regionale entro il termine previsto dalla deliberazione di cui al comma 2.
6. L'ente locale non può utilizzare la rideterminazione in senso migliorativo dell'obiettivo programmatico a copertura di spesa corrente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per quanto non diversamente stabilito dalle leggi dello Stato, cui la Regione sia tenuta a dare attuazione.
".
Art. 27
1. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
"
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell’unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore. Dette disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma.
".
Art. 28
1. Il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
6. Le leggi regionali che modificano le disposizioni del presente capo determinano, dalla data della loro entrata in vigore, la cessazione di efficacia delle norme statutarie incompatibili.
"
Art. 29
1. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
"
4. Il sindaco del comune associato è componente di diritto del consiglio e della
giunta dell'unione. In detti organi è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione dall’esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 2 bis e 3. Se il vicesindaco non è
in carica, il sindaco è sostituto dall'assessore del comune in carica più anziano di età. Il sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati dagli articoli 36, comma 3 bis, e 37,
comma 2 bis, nei casi ivi previsti.
".
Art. 30
1. Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
"
4. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'
Sito esternoarticolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
), il rappresentante del comune cessa dalla carica di consigliere dell'unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dallo statuto e comunque:
a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla presente legge;
b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;
c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza disciplinate dall'
Sito esternoarticolo 11 del d.lgs. 235/2012
. La cessazione dalla carica di consigliere dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'unione ai sensi dell'articolo 30;
d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;
e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento della cessazione. Detta disposizione si applica anche ai consiglieri comunali di cui agli articoli 36, comma 3 bis, e 110;
f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state acquisite al protocollo dell'unione;
g) dal momento in cui il consiglio dell'unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio.
".
Art. 31
1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 34 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: "
, salvo per il periodo in cui, per effetto delle suddette disposizioni, la giunta risulti composta interamente da sostituti dei sindaci
".
Art. 32
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
"
2 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, se l’incompatibilità di cui al comma 1, lettera a), riguarda un sindaco, la dichiarazione di incompatibilità può essere effettuata direttamente dal sindaco medesimo. Dalla data di acquisizione al protocollo dell’unione della dichiarazione di incompatibilità, il sindaco cessa di far parte degli organi dell’unione. Si applicano i commi 3 e 3 bis.
".
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
"
3 bis. In caso di incompatibilità di un sindaco di un comune privo di giunta per
effetto di legge, il sindaco è sostituito nel consiglio e nella giunta dell’unione da un consigliere del comune non in carica nell’unione, da lui delegato in via permanente. Fino alla nomina del consigliere delegato, il consiglio e la giunta dell’unione continuano a operare in composizione ridotta. Il consigliere delegato cessa dalle cariche dell’unione nel caso di reintegro del sindaco conseguente alla
cessazione delle cause di incompatibilità accertata dal consiglio dell’unione.
".
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 , è aggiunto il seguente:
"
5 bis. Restano ferme le incompatibilità stabilite, per i componenti della giunta e del consiglio dell’unione, dalle disposizioni
Sito esternodel capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50,
Sito esternodella legge 6 novembre 2012, n. 190
), per le quali si applica la disciplina ivi prevista.
".
Art. 33
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: “
Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 2 bis
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
"
2 bis. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell’unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta effettuata per incompatibilità, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera h), del d.lgs. 39/2013
. Il sindaco cessa dalle cariche dal momento in cui le dimissioni sono state acquisite al protocollo dell’unione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostituiscono il sindaco ai sensi della presente legge. Nel caso in cui, per dimissioni successive per incompatibilità, non residuano ulteriori componenti della giunta, la sostituzione è effettuata secondo le medesime modalità e per gli effetti dell’articolo 36, comma 3 bis.
".
Art. 34
1. Al comma 8 dell’articolo 48 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: "
mancata adozione
" sono inserite le seguenti: "
del rendiconto di gestione e
".
2. Al comma 9 dell’articolo 48 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: "
bilancio di previsione,
" sono inserite le seguenti: "
del rendiconto di gestione
".
3. Al comma 10 dell’articolo 48 della l.r. 68/2011 , le parole: "
In tal caso, il costo della retribuzione del dirigente o del funzionario, oltre a quanto deve essere rimborsato per spese di missione nella misura loro riconosciuta, è rimborsato dall’unione di comuni entro trenta giorni dalla cessazione del mandato commissariale; ai fini del rimborso della retribuzione, si considera unitariamente il mese anche se il mandato commissariale è inferiore
" sono sostituite dalle seguenti: "
Al commissario è riconosciuta un’indennità pari all’indennità lorda mensile del sindaco del comune di maggior dimensione demografica costituente l’unione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute. L’indennità e le spese sono a carico dell’unione che provvede a liquidarle entro trenta giorni dalla cessazione del mandato commissariale. In caso di nomina di dirigente o funzionario di Prefettura, l’intesa può prevedere forme alternative di rimborso della retribuzione e delle spese sostenute.
".
4. Dopo il comma 11 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
11 bis. Le disposizioni relative al rendiconto di gestione di cui ai commi 8 e 9, come modificati dall’articolo 34 della legge regionale agosto 2013, n. (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013), si applicano dal 1° gennaio 2014.
”.
Art. 35
"
b ter) il limite dimensionale di cui alla lettera a), può essere diverso se almeno tre comuni costituiscono un’unione di comuni e svolgono, mediante la medesima unione, tutte le funzioni fondamentali per le quali è previsto l’esercizio associato obbligatorio. In tal caso il limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva dei comuni costituenti l’unione;
".
Art. 36
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 68/2011 , le parole: "
14 settembre 2011, n.
148
" sono sostituite dalle seguenti: "
15 luglio 2011, n. 111
".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
"
1 bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono considerati i comuni già beneficiari del contributo del presente articolo.
".
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
"
1 ter. Per comune originario si intende il comune già costituito alla data dell’entrata in vigore della presente legge. Sono pertanto esclusi da questa definizione tutti i comuni istituiti successivamente a tale data mediante fusione di comuni preesistenti
".
Art. 37
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 80 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: "
La graduatoria è altresì aggiornata a seguito dell’istituzione di nuovi comuni, utilizzando, ove necessario, i dati dei comuni estinti.
".
Art. 38
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 83 della l.r. 68/2011 , è aggiunto il seguente:
"
4 bis. A decorrere dall’anno 2012 la popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, nei seguenti casi:
a) se l’ultimo dato disponibile della popolazione del comune al 31 dicembre risulta inferiore alla popolazione montana di cui all’allegato B;
b) se l’unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione montana e questa presenta in un incremento, rispetto all’anno precedente, di almeno il 5 per cento;
c) sulla base dei dati trasmessi dai singoli comuni, dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell’ISTAT del censimento della popolazione.".
Art. 39
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: "
I beni realizzati o acquistati con le risorse del fondo non possono essere alienati, ceduti o utilizzati per altre finalità nei cinque anni successivi, a decorrere dal saldo delle risorse regionali, pena la restituzione delle stesse.
".
Art. 40
"
a bis) non è considerata la funzione fondamentale relativa all’organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi, dalla data di affidamento del servizio da parte dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all’
articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), al gestore unico, ai sensi della
l.r. 69/2011
stessa
".
2. Il comma 4 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 , è sostituito dal seguente:
"
4. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all’articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge.
".
Art. 41
1. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
7 ter. Fino al 31 dicembre 2014, ovvero fino al termine dal quale la legge statale faccia decorrere l’effettivo riordino delle province, le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 3, si applicano anche alle convenzioni tra provincia ed enti locali compresi nel suo territorio per l’esercizio di funzioni e compiti di competenza della provincia stessa, già affidati agli enti locali alla data di entrata in vigore del
Sito esternodecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini “nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135
.
”.
Art. 42
- Modifiche all’allegato B della l.r. 68/2011
1. Il titolo dell’elenco “
Comuni facenti parte di comunità montana o già facenti parte di comunità fino all’attuazione
della legge regionale n. 37 del 2008
(art. 84, comma 2)
” dell’allegato B della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: "
Comuni facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché comuni già facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore
Sito esternodella legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), e fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione
della l.r. 37/2008
(articolo 84, comma 2):
”.
2. Alla fine dell’allegato B della l.r. 68/2011 è aggiunto l’elenco: “
Altri comuni già facenti parte di comunità montana in periodi precedenti all’entrata in vigore
Sito esternodella l. 244/2007
, rientrando il proprio territorio integralmente o parzialmente nell’ambito della comunità: Arezzo, Bagni di Lucca, Buti, Calci, Calenzano, Carrara, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Paganico, Cortona, Fiesole, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Massa, Monte Argentario, Pistoia, Radda in Chianti, Sesto Fiorentino.
".
SEZIONE XVI
- Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”)
Art. 43
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 8/2012
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), le parole: "
all'
articolo 6, comma 4, della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76
(Disciplina degli accordi di programma)
" sono sostituite dalle seguenti: "
all’
articolo 34 ter della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
(Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)
".
SEZIONE XVII
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013)
Art. 44
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituito dal seguente:
"
3. Le deduzioni di cui al presente articolo rientrano nella disciplina del regime "de minimis.
"
SEZIONE XVIII
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Art. 45
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”), le parole: “l.r. 3/2012 ” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 3/2009 ”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.