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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 82
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 prima delle parole: "
gestione del demanio idrico
" sono inserite le seguenti: "f
atte salve le competenze regionali in materia di determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera c bis,
".
2. Al comma 1 bis dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 , le parole: "
24 comma 3
" sono sostituite dalle seguenti: "
24, comma 4
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.