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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

CAPO IX
- Assistenza veterinaria
Art. 39
- Assistenza veterinaria
1. La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d’affezione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può contribuire all’attivazione di forme di copertura assicurativa a vantaggio dei responsabili di animali.
3. La Giunta regionale promuove l’istituzione di un fondo sanitario per l’assistenza veterinaria, al quale possono contribuire soggetti pubblici e privati; ad essi è concesso un apposito marchio di riconoscimento.
4. Il fondo di cui al comma 3, è utilizzato su base annuale per il finanziamento di prestazioni veterinarie secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 41.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 31 luglio 2024, n. 34, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.