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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

CAPO VII
- Informazione e formazione
Art. 36
- Formazione e aggiornamento professionale
1. La Giunta regionale, tramite la struttura competente, approva indirizzi per gli interventi di formazione e aggiornamento a favore delle guardie zoofile volontarie e delle associazioni riconosciute iscritte in albi istituiti con legge regionale, aventi finalità di protezione degli animali.
2. I comuni promuovono corsi di formazione per i custodi delle colonie di gatti di cui all’articolo 35, avvalendosi delle aziende USL con il rilascio di specifico attestato.
3. La Giunta regionale promuove corsi di formazione rivolti ai proprietari dei cani morsicatori di cui all’articolo 23.
Art. 37
- Campagna di informazione e sensibilizzazione
1. Al fine di favorire un corretto rapporto tra uomo e animale, la Giunta regionale promuove e sostiene interventi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle materie della presente legge, con particolare riguardo ad iniziative educative rivolte ai soggetti in età scolare.
2. Al fine di favorire il rispetto delle norme igieniche di cui all’articolo 22, la Giunta regionale promuove la realizzazione di una rete di distribuzione di attrezzi idonei alla rimozione delle deiezioni dei cani.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 31 luglio 2024, n. 34, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.