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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalità dell’articolo 4 del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell’intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali, sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali.
Art. 2
- Oggetto
1. La presente legge individua i comportamenti necessari a garantire il benessere degli animali nelle situazioni in cui si esplica una forma di interazione con l’uomo e nelle attività in cui essi vengano impiegati; disciplina inoltre le modalità per il controllo della riproduzione, l’identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino e felino.
2. La legge individua i contenuti dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire la l’applicazione dei principi in essa contenuti, nonché la diffusione delle conoscenze relative alle necessità ed alle abitudini degli animali.
Art. 3
- Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica agli animali che vivono sul territorio regionale nell’ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l’uomo.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge:
a) gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero;
b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l’uomo;
c) i feti e gli embrioni animali.
3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l’uomo.
4. Ogni attività economica concernente animali, incluse l’attività di cura e toelettatura, è svolta, oltre a quanto previsto agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 4
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “interazione”: rapporto tra animale e uomo per finalità di affezione, sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento dell’animale per finalità alimentari;
b) “convivenza”: situazione di fatto in cui si realizza una forma di interazione tra animale e uomo;
c) “necessità”: insieme dei bisogni minimi e delle esigenze degli animali, compatibili con le modalità di convivenza;
d) “responsabile di un animale”: il proprietario o chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per un periodo determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il sindaco per quanto previsto dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 ;
e) “attività di commercio”: lo scambio di animali a fini di lucro.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 luglio 2024, n. 34, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.