Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

SEZIONE I
- Contributi finanziari
Art. 2
- Contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo
1. La Regione istituisce a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, un contributo una tantum di euro 700,00 per ogni figlio nato, adottato o collocato in affido preadottivo, dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2015.(18)

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 11.

2. Le aziende sanitarie, in collaborazione con gli enti locali, l’Istituto degli Innocenti, le associazioni di volontariato, promuovono la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.
Art. 3
- Contributo a favore delle famiglie numerose
1. La Regione, al fine sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, un contributo annuale per il triennio 2013 – 2015, pari ad euro 700,00 per le famiglie con quattro figli. Il contributo è incrementato di euro 175,00 per ogni figlio oltre il quarto.
2. I comuni promuovono la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.
Art. 4
- Contributo a favore delle famiglie con persone disabili(10)

Rubrica così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 2.

1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con persone (11)

Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 3.

disabili di età inferiore a sessantacinque anni (19)

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 12.

istituisce un contributo annuale per il triennio 2013 – 2015 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, per ogni persona (11)

Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 3.

disabile a carico ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap (2)

Parola soppressa con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74, art. 1.

grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. La Regione si attiva presso i comuni, le aziende sanitarie, le scuole, i centri di aggregazione del privato sociale e del terzo settore, affinché questi promuovano la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.
Art. 5
- Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi
1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, le persone fisiche che si trovano in una o più delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea, ovvero familiari di cittadini dell’Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), ovvero titolari dello status di rifugiati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), ovvero titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs. 251/2007, ovvero straniero in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). (1)

Lettera così sostituita con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 14.

b) essere tutti i membri del nucleo familiare, eccetto i figli di cui all’articolo 2, residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi (20)

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 13.

anni in strutture non occupate abusivamente (17)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 43.

, dalla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario; (12)

Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 4.

c) avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00 (13)

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 4.

;
d) non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati tra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. E' fatta salva la facoltà dei comuni di tener conto dei contributi di cui alla presente legge ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza erogati allo stesso titolo. (14)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 4.

Art. 6
- Concessione ed erogazione dei contributi
1. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo.
2. L’istanza di concessione del contributo di cui all’articolo 2, è presentata dalla madre, oppure, (15)

Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 5.

dal padre. Le istanze di concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, sono presentate dal soggetto o dai soggetti titolari dei carichi di famiglia.
3. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.
4. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da attestazione ISEE aggiornata in corso di validità.(3)

Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74, art. 2.

La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
5. La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d’intesa con l’associazione rappresentativa dei comuni per la definizione di indirizzi operativi volti ad uniformare e semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa conl.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.