Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 4
- Contributo a favore delle famiglie con persone disabili(10)
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con persone (11) disabili di età inferiore a sessantacinque anni (19) istituisce un contributo annuale per il triennio 2013 – 2015 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, per ogni persona (11) disabile a carico ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap (2) grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. La Regione si attiva presso i comuni, le aziende sanitarie, le scuole, i centri di aggregazione del privato sociale e del terzo settore, affinché questi promuovano la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.
Note del Redattore:
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