La Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 45, comma 2 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui all’articolo 117, comma 4 della Costituzione, tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche.
La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, comprese quelle dell’artigianato artistico e tradizionale, nonché la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione di secondo livello, compreso lo sviluppo degli strumenti della bilateralità.
La Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione e ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), attua forme di concertazione con gli enti locali, le organizzazioni delle imprese e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale.