PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’[articolo 117, comma quarto, della Costituzione];
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la [legge regionale 11 aprile 1995, n. 50] (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);
Considerato quanto segue:
1. Con [legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14] (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della [l.r. 22/2015]. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012), sono state apportate una serie di modifiche alla [l.r. 50/1995];
2. L’articolo 25 (Disposizioni finanziarie) della [l.r. 50/1995] è stato oggetto di modifica, con la sostituzione dei commi 2, 3 e 4, che hanno limitato la ripartizione dei proventi del pagamento degli importi relativi all’abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi ai soli comuni, limitatamente a quelli ricompresi nelle cinque zone geografiche di provenienza indicate dall’[articolo 15 della stessa l.r. 50/1995], per la realizzazione di interventi volti alla tutela e al ripristino ambientale;
3. Alla luce delle prime valutazioni sull’impatto della norma così come modificata, si ritiene necessario rivederne la formulazione al fine di: inserire anche la valorizzazione tra gli interventi finanziabili; recuperare la possibilità dell’erogazione dei contributi direttamente anche alle associazioni dei raccoglitori di cui all’[articolo 8 della l.r. 50/1995]; estendere a tutto il territorio regionale, anziché ai soli territori inseriti nelle aree geografiche di cui all’[articolo 15 della stessa l.r. 50/1995], l’ambito di realizzazione dei progetti sostenuti dai proventi del tesserino di abilitazione; prevedere l’accesso alle risorse medesime attraverso un avviso pubblico; perfezionare le modalità di ripartizione delle risorse sui territori e fra i progetti presentati;
4. Si prevede infine che, almeno il 90 per cento delle risorse introitate dal pagamento del tesserino di abilitazione alla ricerca e alla raccolta, debba essere destinato al sostegno dei predetti interventi;
Approva la presente legge